Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/53: Revisione totale della legge federale sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU) · 119 pagine
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Sezione 1: Generalità
Art. 29 Informazione
Oltre ai contenuti dell’informazione che valgono per tutti gli esami genetici (art. 6), il capoverso 1 prevede che per gli esami al di fuori dell’ambito medico siano trattati anche ulteriori aspetti. Il potenziale cliente deve essere informato sul laboratorio che esegue l’esame genetico (lett. a). Lo scopo principale di questa disposizione è di creare trasparenza sullo svolgimento dell’esame genetico. Particolare importanza è data alla comunicazione trasparente del coinvolgimento di aziende e laboratori all’estero, affinché il cliente sappia in quali Paesi vengono trattati i suoi campioni e i suoi dati. In questo senso la lettera b chiede che siano comunicati anche eventuali aziende e laboratori all’estero che sono coinvolti nell’esecuzione dell’esame o che elaborano i dati genetici.
Il capoverso 2 disciplina la forma dell’informazione. Poiché gli esami genetici al di fuori dell’ambito medico si presentano spesso sotto forma di prodotti, per i quali (diversamente dal rapporto terapeutico medico) non esiste un rapporto diretto tra il fornitore e la persona interessata, sembra opportuno che i contenuti dell’informazione siano disponibili per scritto. Analogamente alle informazioni sui prodotti in altri settori (p. es. derrate alimentari o agenti terapeutici disponibili nelle drogherie), qui vengono raccolte le principali informazioni e messe a disposizione delle persone interessate. Viste le svariate forme di offerta possibili, la disposizione rinuncia a specificare chi deve mettere a disposizione le informazioni scritte. Le informazioni possono essere elaborate per esempio dal produttore del test, dal laboratorio che lo esegue oppure dalla persona che lo prescrive. Obbligatoria è invece l’indicazione del recapito di uno specialista. Quest’ultimo deve poter rispondere in modo competente a domande sull’esecuzione tecnica dell’esame in laboratorio, sulle proprietà specifiche del test e sui suoi effetti sulla persona interessata. In questo modo si vuole assicurare che la persona interessata abbia sempre accesso a tutte le informazioni necessarie per la sua decisione.
Art. 30 Comunicazione dei risultati dell’esame
Secondo questa disposizione possono essere comunicate solamente le informazioni sulle caratteristiche che corrispondono allo scopo dell’esame. Questa prescrizione sottolinea quindi l’importanza dello scopo dell’esame o del test, che deve essere oggetto dell’informazione ai sensi dell’articolo 6 lettera a. Se un esame è volto per esempio ad accertare un’attitudine sportiva, la comunicazione del risultato deve vertere solo su questa attitudine, anche se il metodo utilizzato fornisce anche altri risultati, per esempio sul rischio di lesioni. La comunicazione del risultato è strettamente legata all’informazione perché quest’ultima definisce lo scopo dell’esame e, di conseguenza anche le informazioni che possono essere comunicate alla persona interessata. Per gli esami al di fuori dell’ambito medico è vietato comunicare qualsiasi informazione che esuli dallo scopo dell’esame. Le informazioni in eccesso (cfr. art. 24) possono essere incluse nel rapporto sui risultati solo in ambito medico. Dall’articolo 30 consegue inoltre che il risultato dell’esame non può contenere informazioni su caratteristiche mediche. Se tali informazioni emergono e devono essere comunicate nel rapporto sui risultati, l’esame sottostà alle disposizioni sugli esami in ambito medico, anche se il suo scopo primario è al di fuori di tale ambito.