Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/53: Revisione totale della legge federale sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU) · 119 pagine
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Art. 33 Autorizzazione, vigilanza ed esecuzione all’estero
I laboratori che intendono eseguire esami genetici su caratteristiche degne di particolare protezione sono ora assoggettati all’obbligo di autorizzazione. Anche questo tipo di esame può essere infatti complesso e comportare profonde conseguenze per la persona interessata. Per garantire un elevato standard di qualità nell’esecuzione è giustificato prevedere un obbligo di autorizzazione e di conseguenza una vigilanza. Non vi è motivo per porre requisiti meno stringenti riguardo alla qualità degli esami su caratteristiche degne di particolare protezione. Le premesse per l’autorizzazione dovranno essere quindi le stesse come in ambito medico. Anche la vigilanza e l’esecuzione degli esami all’estero dovranno essere rette dalle stesse regole applicate all’ambito medico. L’articolo 33 prevede pertanto che siano applicabili per analogia gli articoli 25-27. Informazioni più dettagliate sono riportate nel commento a questi articoli.
Sezione 3: Altri esami genetici
Art. 34 Portata
Il secondo sottogruppo di esami genetici al di fuori dell’ambito medico è definito nella legge come «altri esami genetici». Secondo il capoverso 1 questa categoria comprende tutti gli esami genetici che non rientrano nell’ambito medico (capitolo 2), non sono da considerarsi esami genetici su caratteristiche degne di particolare protezione (capitolo 3, sezione 2) né riguardano il settore dei profili del DNA (capitolo 7).
Per altri esami genetici s’intendono in particolare gli accertamenti genetici di caratteristiche fisiche (altezza, colore degli occhi o dei capelli), la capacità di percezione del gusto amaro o la consistenza del cerume. Altri esami attribuibili a questa categoria hanno come oggetto aspetti sociali come la scelta del partner. Tutti questi esami hanno in comune il fatto di non essere rilevanti ai fini medici né riguardare caratteristiche personali che, secondo il Consiglio federale, meritano una particolare protezione. Questi esami non chiariscono neppure questioni di filiazione. Di conseguenza, presentano un potenziale di pericolo o un rischio di abuso trascurabile, tale da non rendere necessarie ulteriori misure di protezione oltre a quelle previste dalle norme generali della legge e dagli articoli 29, 30 e 35.
Da sottolineare comunque che solo le persone capaci di discernimento possono avvalersi degli altri esami genetici sotto la propria responsabilità, come risulta già dai principi sanciti nella terza sezione del primo capitolo (art. 14-16). In particolare ne consegue che gli altri esami genetici non sono consentiti nelle persone incapaci di discernimento.
L’avamprogetto rinuncia a stabilire disposizioni specifiche sulla prescrizione degli altri esami genetici. È quindi possibile offrire tali test direttamente ai clienti, p. es. tramite Internet. Una vigilanza dell’autorità, finalizzata a garantire la qualità, sembra eccessiva. I laboratori che eseguono solo gli esami genetici retti da questa sezione non sono quindi sottoposti all’obbligo di autorizzazione (cfr. anche n. 1.3.1.1). Diverse altre basi legali offrono una certa protezione dalle violazioni dei requisiti