Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/53: Revisione totale della legge federale sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU) · 119 pagine

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fondamentali, in particolare si applicano le disposizioni della legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale85.

Per distinguere meglio gli altri esami genetici dagli esami su caratteristiche degne di particolare protezione, il capoverso 2 prevede la possibilità di una definizione più dettagliata da parte del Consiglio federale.

Art. 35 Distruzione di campioni e dati genetici

Questa è l’unica disposizione che prevede norme specifiche sugli altri esami genetici. Per proteggere la personalità dei clienti e in particolare i loro dati, i campioni prelevati per questi esami o i dati genetici risultanti sottostanno a un obbligo di distruzione. Devono essere distrutti al più tardi due anni dopo l’esecuzione dell’esame, a meno che il cliente non abbia autorizzato espressamente la loro riutilizzazione per un altro scopo (ciò vale anche nel caso in cui la persona interessata non sia stata informata del suo diritto di opposizione alla prevista anonimizzazione). Il dovere di distruzione è giustificato anche dal fatto che non esiste un obbligo di autorizzazione e vigilanza. Il termine di due anni è stato scelto perché consente ai laboratori di usare i campioni e i dati per adottare tutte le misure e svolgere i test necessari a garantire la qualità.

La richiesta di un consenso esplicito alla riutilizzazione esclude che sia sufficiente il consenso espresso mediante la semplice accettazione delle condizioni generali di contratto. Questa norma corrisponde anche ai requisiti della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati86, secondo la quale il consenso fornito dalle persone interessate al trattamento deve essere esplicito se si tratta di dati personali degni di particolare protezione. Il consenso deve essere preceduto dall’informazione del cliente su un’eventuale riutilizzazione (cfr. art. 6 lett. d e art. 10 cpv. 1); se è prevista un’anonimizzazione dei campioni e dei dati, sussiste il dovere di informare la persona interessata sul suo diritto di opposizione e rispettare una sua eventuale opposizione (art. 10 cpv. 2). Per la riutilizzazione a scopo di ricerca si applica la legge del 30 settembre 2011 sulla ricerca umana87.

Capitolo 4: Esami genetici in relazione con rapporti di lavoro, assicura-

tivi e della responsabilità civile

Sezione 1: Generalità

Art. 36

La LEGU attualmente in vigore contiene già delle regole per l’esecuzione di esami genetici in relazione con rapporti di lavoro, assicurativi e nei casi di responsabilità civile (seppure con una terminologia leggermente diversa). Poiché però il campo d’applicazione era finora limitato agli esami genetici in ambito medico manca, vista l’estensione del campo d’applicazione agli esami genetici al di fuori dell’ambito medico, una regolamentazione per lo svolgimento o l’utilizzazione di tali esami in relazione con rapporti di lavoro, assicurativi e con la responsabilità civile. La nuova

85 RS 241

86 RS 235.1

87 RS 810.30