Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/53: Revisione totale della legge federale sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU) · 119 pagine

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di discernimento delle persone. I farmacisti possono rispondere alle prime domande dei clienti e spiegare loro il foglietto illustrativo allegato ai test.

Il capoverso 2 disciplina la prescrizione di esami genetici per persone incapaci di discernimento. In singoli casi non è da escludere che un esame su caratteristiche degne di particolare protezione (p. es. un esame «life style» rilevante ai fini dell’alimentazione) possa essere indicato dal punto di vista medico e necessario alla tutela della salute di una persona incapace di discernimento (cfr. art. 14). In questi casi di applicazione degli esami genetici al di fuori dell’ambito medico, la prescrizione viene riservata unicamente ai medici.

Il capoverso 3 stabilisce che il prelievo del campione deve avvenire in presenza di chi ha prescritto l’esame. Questa disposizione garantisce che il campione provenga dalla persona che ha acconsentito all’esame dopo aver preso conoscenza dell’informazione scritta. È quindi impossibile prelevare illecitamente dei campioni a terzi e inviarli per l’esame. Ciò evita di aggirare le disposizioni sulla protezione delle persone incapaci di discernimento (cfr. cpv. 2 e art. 14). In particolare ai genitori viene così preclusa la possibilità di far eseguire sui loro figli degli esami su caratteristiche degne di particolare protezione, ad esempio per limitare o indirizzare verso una direzione prestabilita le possibilità di sviluppo del bambino sin da piccolo in base a possibili predisposizioni genetiche per particolari capacità.

Come per la prescrizione di esami genetici in ambito medico, anche qui il Consiglio federale deve aver la possibilità, alla luce della molteplicità di test disponibili oggi e in futuro, di seguire un approccio differenziato in materia di prescrizione. Il capoverso 4 lettera a attribuisce al Consiglio federale la facoltà, sentita la CEEGU, di autorizzare altri specialisti a prescrivere esami genetici su caratteristiche degne di particolare protezione. Il numero 1 stabilisce i requisiti richiesti a tali specialisti. Questi ultimi devono disporre di conoscenze di base sulla genetica umana e sulle interazioni biologiche nel corpo umano. Su richiesta delle persone interessate sono così in grado di illustrare gli aspetti basilari di un esame genetico e spiegare il contenuto dell’informazione scritta. Il punto 2 specifica che la prescrizione deve essere legata all’attività professionale dello specialista. A titolo di esempio può essere citato un dietista che prescrive un accertamento per un migliore controllo del peso della persona interessata.

La lettera b prevede che, per gli esami genetici su caratteristiche degne di particolare protezione che pongono esigenze particolari, segnatamente per l’informazione, la consulenza e l’interpretazione dei risultati, il Consiglio federale possa limitare la prescrizione ai farmacisti che possiedono una particolare qualifica. Un esempio può essere un accertamento complesso volto a migliorare l’alimentazione. Il percorso di studi universitari in farmacia non ha lo scopo di fornire conoscenze dettagliate sulla genetica umana o sulla consulenza genetica. Le competenze necessarie devono pertanto poter essere acquisite in un apposito corso di perfezionamento. Questi corsi non esistono ancora, ma sono già in previsione.

Secondo la lettera c, il Consiglio federale potrà dichiarare applicabili le disposizioni del capitolo 2 anche ai test genetici su caratteristiche degne di particolare protezione. Ne consegue, innanzitutto, che solo i medici possono prescrivere questi test e, in secondo luogo, che si applicano all’informazione, alla consulenza e all’interpretazione dei risultati gli stessi requisiti degli esami genetici in ambito medico. Il Consiglio federale può avvalersi di questa competenza quando intende limitare un determinato test all’ambito medico.