Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/53: Revisione totale della legge federale sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU) · 119 pagine

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circostanze (cfr. cpv. 2 lett. c). Sarebbe ipotizzabile che un colloquio individuale di consulenza avvenga solo in caso di referto positivo. È tuttavia importante garantire che in caso di bisogno la persona interessata o la persona autorizzata a rappresentarla possano avvalersi di una consulenza genetica competente ed esauriente da parte di specialisti. Nell’ambito della domanda di autorizzazione di depistaggi genetici occorre quindi specificare nel programma le modalità della consulenza genetica e i punti da trattare obbligatoriamente nel corso di essa. Infine, la lettera c stabilisce per motivi di efficienza che il consenso al depistaggio genetico della persona interessata o, se questa è incapace di discernimento, della persona autorizzata a rappresentarla non debba essere dato necessariamente per scritto.

Secondo il capoverso 4, prima di rilasciare l’autorizzazione l’organo federale competente consulta come in passato la CEEGU e, se necessario, la Commissione nazionale d’etica in materia di medicina umana (CNE).

Finora il Consiglio federale non si è avvalso della sua facoltà di prevedere condizioni supplementari (cpv. 5, cfr. art. 12 cpv. 4 dell’attuale LEGU). L’ampia delega di competenze viene ora precisata, specificando che il Consiglio federale deve consultare la Commissione di esperti per gli esami genetici sull'essere umano (CEEGU) prima di stabilire le condizioni supplementari che il programma di depistaggio deve soddisfare. Già nel 2009 quest’ultima aveva peraltro elaborato una raccomandazione sulle condizioni poste alle domande per l’esecuzione di depistaggi genetici81. Inoltre, secondo la nuova formulazione, le condizioni supplementari devono tenere conto anche delle disposizioni in vigore a livello nazionale e internazionale e possono essere emanate dal Consiglio federale solo se servono a tutelare le persone interessate o a garantire la qualità. La competenza di disciplinare la procedura di rilascio dell’autorizzazione e la vigilanza (cfr. art. 12 cpv. 4 della legge in vigore) scaturisce comunque dalle competenze del Consiglio federale in materia di diritto di esecuzione e non deve essere quindi citata esplicitamente.

Capitolo 3: Esami genetici al di fuori dell’ambito medico

Questo capitolo disciplina gli esami genetici offerti ed eseguiti al di fuori dell’ambito medico, che non erano contemplati nella legge in vigore. Questi esami sono suddivisi in due gruppi e regolamentati in modo diverso. Si tratta, da un lato, di esami genetici su caratteristiche degne di particolare protezione (sezione 2) e, dall’altro, dei cosiddetti «altri esami genetici» (sezione 3). I motivi di questa distinzione sono indicati in modo esauriente nella parte generale (n. 1.3.1.1). Le due sezioni sono precedute da due disposizioni che si applicano a entrambi i gruppi (sezione 1).

Riguardo agli esami genetici al di fuori dell’ambito medico non bisogna dimenticare che già dalla terza sezione del primo capitolo (art. 14-16) è evidente che gli esami genetici al di fuori dell’ambito medico sono fondamentalmente vietati sulle persone incapaci di discernimento (art. 14; cfr. però le deroghe di cui all’art. 32 cpv. 2). Al di fuori dell’ambito medico sono proibiti anche gli esami prenatali e gli esami genetici su persone decedute (cfr. art. 15 e 16).

81 Raccomandazione 4/2009, consultabile su www.bag.admin.ch/gumek > Prese di posizione e raccomandazioni (disponibile solo in tedesco)