Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/53: Revisione totale della legge federale sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU) · 119 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 75Fedlex · Rapporto esplicativo

Sezione 2: Esami genetici su caratteristiche degne di particolare prote-

zione

Art. 31 Portata

Il primo dei due sottogruppi di caratteristiche genetiche al di fuori dell’ambito medico viene definito nel titolo della sezione e nel capoverso 1 con il termine di «esami genetici su caratteristiche degne di particolare protezione». Il capoverso 1 include una precisazione importante, cioè che si tratta di esami genetici su caratteristiche della personalità degne di particolare protezione al di fuori dell’ambito medico. Naturalmente anche gli accertamenti su caratteristiche rilevanti per la salute (cioè accertamenti in ambito medico) sono degli esami genetici su caratteristiche degne di particolare protezione, tanto più che la salute è indubbiamente una caratteristica della personalità degna di particolare protezione. Questi esami sono però già disciplinati nel capitolo 2; questa sezione si riferisce invece solo agli esami genetici su caratteristiche degne di particolare protezione al di fuori dell’ambito medico.

L’ordinamento giuridico svizzero non specifica in modo integrale cosa s’intende esattamente per «personalità». Questo termine è utilizzato soprattutto nel codice civile, nel contesto del diritto alla protezione (cfr. art. 27 e 28 segg. CC), ma è di grande rilievo anche nella Costituzione federale (cfr. art. 10 Cost.). Nella dottrina82 e nella giurisprudenza questo concetto è usato in senso lato per designare l’individuo nella sua unicità, nell’insieme delle sue predisposizioni e attività con i tratti a lui propri. La personalità così intesa è un bene giuridico integrale, composto però da svariate sfaccettature, che il legislatore non ha voluto elencare. La protezione della personalità comprende elementi fisici, come il diritto alla vita e all’integrità corporale, la libertà personale (in particolare libertà di movimento), elementi psichici come il diritto a rapporti interpersonali e alla vita sentimentale, ma anche il diritto al nome e ad altre caratteristiche di identificazione, il diritto alla propria immagine e all’autodeterminazione in materia di informazione (protezione dei dati) nonché il diritto alla sfera privata, incluso quello alla sfera segreta o intima. Quest’ultimo riveste particolare importanza e include tutte le circostanze di vita che una persona vuole sottrarre alla percezione e alla conoscenza degli altri o vuole condividere solo con determinate persone. Quali caratteristiche genetiche rientrano in questa categoria è difficile da definire in termini generali e deve essere chiarito di caso in caso. L’avamprogetto le suddivide in tre gruppi, elencati alle lettere a-c, per renderne più comprensibile la classificazione tra le caratteristiche della personalità degne di particolare protezione.

Il primo gruppo, descritto alla lettera a, include tutti gli esami genetici di caratteristiche fisiologiche al di fuori dell’ambito medico, la cui conoscenza può influire sullo stile di vita. Questa definizione si riferisce in generale agli esami che non forniscono informazioni su un eventuale danno alla salute della persona interessata o su altre caratteristiche rilevanti sotto il profilo medico, ma che hanno ugualmente un certo nesso con la fisiologia (e quindi con la salute), perché in base a tali informazioni la persona interessata può eventualmente modificare il suo stile di vita. Ne sono un esempio le cosiddette analisi «life style», come gli esami volti a individuare il tipo metabolico per regolare il peso corporeo con un’alimentazione adeguata o

82 Per le seguenti spiegazioni sulla personalità cfr. Andreas Meili, Kommentar zu Art. 28 ZGB, Basilea, Ginevra, Monaco, n. 5 e n. 16 segg.