Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/53: Revisione totale della legge federale sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU) · 119 pagine

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disposizione stabilisce che nei rapporti di lavoro, assicurativi e nei casi di responsabilità civile non si può esigere l’esecuzione di esami genetici o la rivelazione o l’utilizzazione di risultati di precedenti esami genetici se si tratta di esami al di fuori dell’ambito medico. Ciò perché non vi è alcun motivo di ritenere che i risultati di tali esami possano essere rilevanti per rispondere agli interrogativi che si pongono nel quadro di tali rapporti legali. Le condizioni alle quali è consentita l’esecuzione di esami in ambito medico o la rivelazione e l’utilizzazione dei loro risultati sono disciplinate negli articoli seguenti.

È opportuno osservare che l’articolo 36 e l’intero capitolo 4 non si applicano all’esecuzione di esami sulle caratteristiche somatiche (cfr. art. 2 cpv. 3). Tuttavia, le eventuali informazioni in eccesso su aspetti ereditari, ottenute tramite questi esami, possono essere utilizzate in relazione con rapporti lavorativi, assicurativi e nei casi di responsabilità civile, solo se sono soddisfatte le disposizioni del capitolo 4.

Sezione 2: Esami genetici in relazione con rapporti di lavoro

L’avamprogetto non modifica in modo sostanziale le disposizioni della LEGU in relazione con rapporti di lavoro. Per facilitare la contestualizzazione di tali disposizioni, è illustrato qui di seguito a titolo introduttivo il quadro di sistematica del diritto in cui si inseriscono le relative disposizioni della LEGU.

In base all’articolo 328b del Codice delle obbligazioni (CO)88 il datore di lavoro può trattare dati concernenti il lavoratore soltanto in quanto si riferiscano all’idoneità lavorativa o siano necessari all’esecuzione del contratto di lavoro. Durante le trattative di assunzione o un rapporto di lavoro, i dati sulla salute possono pertanto essere rilevati solo nella misura in cui riguardino l’idoneità al rapporto di lavoro in questione. Se il datore di lavoro pone una domanda illecita, l’interessato non è tenuto a rispondere.

Mentre l’articolo 328b CO è destinato alla protezione della personalità del lavoratore e lo preserva da un’analisi ingiustificata del suo stato di salute da parte del datore di lavoro, l’articolo 6 della legge del 13 marzo 1964 sul lavoro89 e l’articolo 82 della legge federale del 20 marzo 1981 sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF)90 obbligano il datore di lavoro a tutelare la salute del lavoratore, ossia a prendere tutte le misure necessarie per esperienza, tecnicamente applicabili e adatte alle circostanze al fine di prevenire gli infortuni professionali e le malattie professionali. Secondo l’articolo 70 dell’ordinanza del 19 dicembre 1983 sulla prevenzione degli infortuni91, per prevenire malattie professionali, proprie di determinate categorie d’aziende o generi di lavoro, come anche per prevenire certi rischi d’infortuni inerenti alla persona del lavoratore, la SUVA può, mediante decisione, assoggettare un’azienda, una parte di essa o un lavoratore alle prescrizioni sulla prevenzione nel settore della medicina del lavoro. Si tratta essenzialmente di lavori che, nonostante una protezione del lavoro ottimale, sono tuttora inevitabilmente associati al rischio di una malat-

88 RS 220

89 RS 822.11

90 RS 832.20

91 RS 832.30