Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/53: Revisione totale della legge federale sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU) · 119 pagine

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za patologica. Secondo queste prescrizioni, rimane sancito nella legge un divieto d’indagine e rivelazione di esami presintomatici in ambito lavorativo. Le deroghe al riguardo sono destinate esclusivamente alla prevenzione di infortuni professionali (cfr. commento all’art. 38). I dati genetici risultanti da esami presintomatici, comunicati eventualmente di spontanea volontà da una persona alla ricerca di un lavoro o da un lavoratore, non possono essere utilizzati. Qualora il datore di lavoro dovesse porre domande al riguardo, il medico è tenuto a non rispondervi.

Il presente divieto è sanzionato penalmente (cfr. art. 55 lett. f). In caso di violazione la persona interessata può procedere anche in base alle disposizioni di diritto civile sulla protezione della personalità e alle regole di responsabilità civile applicabili nella fattispecie.

L’avamprogetto utilizza il concetto di medico di fiducia in senso non tecnico per designare i medici che accertano per il datore di lavoro l’idoneità o la capacità di lavorare di una persona. Il medico di fiducia può essere anche il medico di famiglia.

Art. 38 Eccezioni per esami genetici presintomatici volti a prevenire malattie

professionali e infortuni

Queste disposizioni corrispondono all’articolo 22 della legge in vigore e rimangono immutate. Come finora, gli esami genetici presintomatici sono autorizzati solo in casi eccezionali nell’ambito della prevenzione delle malattie professionali. Essi possono però essere eseguiti solo se il senso e l’utilità dell’esame genetico sono provati scientificamente e se la Commissione di esperti per gli esami genetici sull’essere umano (CEEGU) li ha verificati e confermati in riferimento a determinati lavori. È inoltre necessario tenere conto del principio della proporzionalità.

Per poter eseguire esami genetici presintomatici in relazione con un’assunzione o nel corso di un rapporto lavorativo devono essere soddisfatti cumulativamente cinque requisiti:

a. Il posto di lavoro è assoggettato, in virtù di una decisione della SUVA secondo l’articolo 70 dell’ordinanza del 19 dicembre 198392 sulla prevenzione degli infortuni, alle norme sulla prevenzione nel settore della medicina del lavoro oppure per l’attività in questione occorre eseguire, sulla base di altre disposizioni federali, un esame medico di idoneità a causa del rischio di una malattia professionale o di un grave danno ambientale oppure di un grave rischio di infortunio o per la salute di terzi. Accanto ai lavori che possono provocare una malattia professionale che non può essere evitata attraverso misure di sicurezza si tratta delle attività nelle quali è richiesta, nei limiti del possibile, un’affidabilità illimitata del lavoratore. È l’ordinamento giuridico a stabilire quali sono i lavori in questione e non il singolo datore di lavoro o il medico.

b. Le misure da prendere sul posto di lavoro necessarie per esperienza, tecnicamente applicabili e adatte alle circostanze ai sensi dell’articolo 82 della legge federale del 20 marzo 1981 sull’assicurazione contro gli infortuni93 o di altre disposizioni legali non sono sufficienti a escludere tali rischi.

92 RS 832.30

93 RS 832.20