Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/53: Revisione totale della legge federale sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU) · 119 pagine
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tia o disturbo professionale legalmente riconosciuti, provocati per esempio da sostanze chimiche, polveri, gas o radiazioni pericolose.
Oltre alla LAINF, altre normative specifiche, per esempio nel settore della radioprotezione o del traffico aereo, prescrivono l’accertamento dell’idoneità per determinate attività.
Al fine di evitare che una persona soffra in futuro di una malattia dovuta a una predisposizione, è necessario esaminare parametri presintomatici diversi a seconda del posto di lavoro. Se nel lavoratore vengono diagnosticati disturbi o cambiamenti funzionali, il referto mostra in primo luogo che le misure di protezione tecniche e individuali applicate sono insufficienti per la persona in questione. Solo come ultima ratio viene rimessa in questione l’idoneità della persona interessata a un determinato lavoro. La situazione può essere diversa se, per evitare il pericolo di infortuni a terzi o di catastrofi ambientali, vengono svolti su una persona degli accertamenti d’idoneità per determinarne la predisposizione individuale al rischio.
Attualmente in ambito lavorativo gli esami genetico-molecolari o citogenetici non rientrano negli accertamenti d’ingresso. Questo perché dall’entrata in vigore della legge nessun esame genetico presenta apparentemente dei vantaggi o un’utilità maggiore rispetto ad altri metodi d’indagine. La prevenzione nel quadro della medicina del lavoro, destinata a prevenire disturbi, malattie o infortuni professionali, si serve della diagnostica clinica tradizionale a livello di fenotipo o di analisi chimiche per determinare indirettamente la maggior parte delle predisposizioni che potrebbero essere prevalentemente o in parte di origine genetica.
L’elemento interessante in un accertamento genetico dell’idoneità, come per altri esami d’idoneità, sarebbe quello di sapere se i previsti influssi nocivi del lavoro sullo stato di salute individuale del lavoratore possano risultare inammissibili o se vi è una predisposizione genetica che possa comportare un rischio per terzi o per l’ambiente. Negli esami d’idoneità volti a evitare gli infortuni si tratta, oltre alle disabilità fisiche, soprattutto e sempre più di accertare predisposizioni a comportamenti individuali a rischio, siano essi innati o acquisiti. Accanto alle dipendenze, questi comprendono i disturbi dell’umore e della vigilanza nonché una predisposizione all’epilessia o a depressioni gravi. Anche se tali esami non vengono ancora eseguiti in relazione con rapporti lavorativi, non bisogna trascurare il fatto che la situazione potrebbe eventualmente cambiare molto in fretta con il continuo miglioramento delle possibilità di diagnosi genetica. Il legislatore è pertanto chiamato a ponderare accuratamente e con lungimiranza i diversi interessi in gioco e a pilotare l’evoluzione nella direzione auspicata. Notoriamente, la revisione di una legge richiede tempo e sarebbe sbagliato impostare la futura normativa esclusivamente in base alle attuali circostanze. Appare quindi opportuno mantenere la normativa vigente che tiene già conto di queste considerazioni.
Art. 37 Principio
Il principio applicato agli esami genetici in relazione con rapporti di lavoro corrisponde alle prescrizioni dell’articolo 21 della legge in vigore. Al momento dell’assunzione o durante il rapporto di lavoro, il datore di lavoro e il suo medico di fiducia non possono né esigere un esame genetico presintomatico (lett. a) né esigere la rivelazione dei risultati di precedenti esami genetici presintomatici né utilizzarli (lett. b). Già l’articolo 36 vieta gli esami genetici destinati a determinare caratteristiche personali di un lavoratore – desiderate o indesiderate – che non abbiano rilevan-