Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/53: Revisione totale della legge federale sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU) · 119 pagine

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L’obiettivo prioritario della sicurezza del lavoro deve essere di rendere sicuro il posto di lavoro e di migliorare obiettivamente le condizioni di lavoro.

c. In base alle conoscenze scientifiche attuali, esiste un nesso di causalità tra una determinata predisposizione genetica della persona che occupa il posto di lavoro e una malattia professionale, il rischio di un danno ambientale o il rischio di infortunio o per la salute di terzi.

d. Al contempo, la CEEGU deve aver confermato tale nesso di causalità e riconosciuto l’attendibilità del metodo di esame adottato per accertare la relativa predisposizione genetica. È inoltre necessario fare in modo che l’esame venga eseguito possibilmente senza produrre informazioni in eccesso. Uno dei compiti della CEEGU è quindi di stilare un elenco differenziato di esami genetici presintomatici ammissibili in funzione delle diverse categorie di posti di lavoro ed eventualmente di fornire anche indicazioni per l’interpretazione dei risultati.

e. È infine indispensabile che la persona interessata dia il suo consenso scritto all’esecuzione degli esami genetici presintomatici, dopo essere stata informata conformemente all’articolo 6 e aver ottenuto una consulenza genetica completa ai sensi dell’articolo 18 (art. 39 cpv. 2). Circostanze particolari concernenti la decisione in merito al consenso sono presenti nel caso in cui il rifiuto dell’esame genetico richiesto per il posto di lavoro in questione comporterebbe l’impossibilità di ricoprire tale posizione.

L’articolo 38 stabilisce solo a quali condizioni è ammissibile consentire in via eccezionale l’esecuzione di (nuovi) esami presintomatici su richiesta del datore di lavoro. Nel caso di esami genetici presintomatici già eseguiti in passato ed eventualmente rilevanti il lavoratore non può, in base a tale articolo, essere obbligato dal datore di lavoro a rivelare i risultati di tali esami, anche se fossero soddisfatte le condizioni di cui alle lettere a – e. È però libero di fornire volontariamente informazioni al riguardo. Se la persona cambia posto di lavoro per assumere una nuova funzione con gli stessi compiti e rischi, il datore di lavoro è autorizzato ad avvalersi di tali dati, nei limiti del principio di proporzionalità, purché siano soddisfatte le esigenze della presente disposizione.

Art. 39 Esecuzione dell’esame

La disposizione si basa sull’articolo 23 della legge in vigore. Assieme all’articolo 40 capoverso 1 garantisce la protezione della personalità quando è necessario eseguire un esame genetico preventivo nel settore della medicina del lavoro.

Il capoverso 1 stabilisce che l’esame si deve limitare a determinare la predisposizione genetica specifica che, sul posto di lavoro previsto, potrebbe provocare dei disturbi, una malattia professionale o errori tali da arrecare gravi danni alle persone o all’ambiente. È vietato determinare altre caratteristiche genetiche.

L’accertamento può essere eseguito solo previo consenso della persona interessata. È indispensabile che quest’ultima ottenga informazioni e un’adeguata consulenza su tutti gli aspetti dell’esame genetico (cfr. art. 6). Il capoverso 2 stabilisce pertanto che a riguardo si applicano le disposizioni previste all’articolo 18. In particolare per gli esami presintomatici, questi devono essere preceduti e seguiti da una consulenza genetica.