Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/53: Revisione totale della legge federale sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU) · 119 pagine
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A differenza della legislazione attuale, l’avamprogetto rinuncia a esigere la distruzione del campione al termine dell’esame (cfr. art. 23 cpv. 3 LEGU). Gli esami genetici in relazione con rapporti di lavoro possono essere eseguiti solo in laboratori autorizzati e sorvegliati dalle autorità. Il sistema di gestione della qualità di tali laboratori prevede un’utilizzazione sicura dei campioni e dei dati. Inoltre alcuni campioni devono essere impiegati anche per il controllo della qualità. La distruzione dei campioni non è quindi né opportuna né indispensabile nell’ottica della protezione della personalità. Peraltro le disposizioni di cui all’articolo 10 impediscono l’utilizzo improprio dei campioni.
Art. 40 Comunicazione dei risultati dell’esame e assunzione dei costi
La presente norma corrisponde alle disposizioni della legge in vigore (cfr. art. 24 LEGU). Il medico può comunicare il risultato dell’esame solo alla persona interessata (cpv. 1), che decide liberamente se desidera conoscerlo o meno (cfr. art. 8). Il risultato non può essere comunicata in nessun caso al datore di lavoro, che deve solo sapere se la persona interessata è idonea o meno a esercitare l’attività prevista.
I costi di un esame preventivo nel settore della medicina del lavoro, inclusi quelli per un’eventuale consulenza genetica, sono a carico del datore di lavoro. Qualora l’esame preventivo venisse ordinato dalla SUVA è quest’ultima a doverne assumere i costi (cpv. 2).
Art. 41 Intervento d’ufficio
La disposizione, come la legislazione in vigore, dà la competenza agli organi d’esecuzione della legge sul lavoro o della legge sull’assicurazione contro gli infortuni di intervenire d’ufficio se, nell’ambito dell’esercizio delle loro funzioni di vigilanza, dovessero costatare violazioni degli articoli 36-40.
Sezione 3: Esami genetici in relazione con rapporti assicurativi
Le assicurazioni sono fondate sul principio della comunità di rischio. Attraverso la comunità dei premi o dei contributi il rischio che potrebbe interessare la singola persona con una determinata probabilità, magari molto piccola, ma che potrebbe eventualmente colpirla gravemente in termini finanziari se il rischio temuto dovesse verificarsi, diventa socialmente sopportabile perché le ripercussioni finanziarie del sinistro vengono ripartite mediante i premi tra tutti gli assicurati. Diventa un rischio comune per tutti coloro che, in funzione dell’impostazione concreta dell’assicurazione, partecipano solidalmente con i loro contributi o premi a una determinata comunità di destino.
I premi che l’assicurato deve versare sono calcolati tra l’altro in funzione della somma assicurata, della probabilità con la quale l’evento assicurato si verifica nel corso del periodo di assicurazione e della prestazione convenuta. I calcoli si basano su dati statistici. Vige il principio che quanto più è grande la comunità degli assicurati, tanto meglio possono essere ripartiti i rischi. Più piccola è, più aumenta il suo interesse a verificare il rischio di ogni assicurato. L’obiettivo prioritario della verifica del rischio medico è di individuare le persone che presentano un rischio accresciuto immediato.