Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/53: Revisione totale della legge federale sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU) · 119 pagine
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siano indizi di un conflitto di interessi e che gli interessi del bambino non siano presi in debita considerazione, spetta al laboratorio chiedere il consenso dell’autorità competente secondo l’articolo 306 capoverso 2 CC108.
Secondo il capoverso 2, il laboratorio che allestisce il profilo del DNA deve informare per scritto le persone interessate, prima dell’esame, sulle disposizioni del Codice civile sul rapporto di filiazione e renderle attente, in modo astratto e senza riferimento al caso concreto, alle possibili conseguenze psichiche e sociali della perizia sulla filiazione. Le persone interessate devono essere informate soprattutto sul fatto che l’accertamento della filiazione tramite profili del DNA non modifica di per sé la situazione giuridica familiare, ma che il risultato può assumere importanza in una successiva procedura di diritto familiare e modificare i rapporti di diritto familiare e che l’accertamento, a seconda della situazione concreta, potrebbe comportare il rischio di problemi psichici. Le persone interessate hanno il compito di informarsi sulla situazione legale nella fattispecie presso una persona esperta. Il laboratorio non è tenuto a fornire queste informazioni, ma ha il compito di assicurarsi che ciò avvenga.
Sulla conservazione o la distruzione del campione decide, secondo il capoverso 3, la persona interessata o, se incapace di discernimento, la persona autorizzata a rappresentarla.
Il capoverso 4 disciplina l’esecuzione di accertamenti di paternità prenatali. Come gli esami genetici prenatali, questi test sollevano delicate questioni etiche e sociali. I motivi che inducono una donna incinta a chiedere un accertamento della paternità del nascituro già prima della nascita possono essere molto diversi. Per questo motivo è generalmente riconosciuto che la decisione di svolgere un accertamento prenatale di paternità debba spettare unicamente alla donna incinta (cfr. cpv. 1), sempre che siano soddisfatte le norme di legge. Una condizione è che la donna sia seguita da un medico. Quest’ultimo può prelevare il campione e incaricare il laboratorio di allestire il profilo del DNA solo dopo un approfondito colloquio di consulenza, analogo a quello richiesto per gli esami genetici prenatali (cfr. articolo 15 e capitolo 2). Il medico è libero di svolgere lui stesso il colloquio di consulenza, delegarlo a un altro specialista o indirizzare la donna incinta a un consultorio per la gravidanza. L’importante però è che siano discussi a fondo soprattutto i motivi per i quali la donna intende eseguire l’accertamento prenatale della paternità (lett. a), i rischi legati al prelievo del campione (lett. b), le questioni psichiche, sociali e giuridiche inerenti alla gravidanza (lett. c) e le eventuali misure da adottare in seguito ai risultati dell’esame e le possibili misure di sostegno (lett. d). Il colloquio di consulenza deve essere documentato analogamente agli esami genetici prenatali (cpv. 5, cfr. articolo 18 capoverso 2).
Il prelievo del campione necessario per l’accertamento prenatale della paternità, che era finora associato a un certo rischio, rappresenta sempre meno un ulteriore motivo per rinunciare a un tale test. Oggi gli esami possono essere svolti nell’ambito dei NIPT, che non comportano alcun rischio per l’embrione o il feto (cfr. spiegazioni al
n. 1.2.4). Si può partire dal presupposto che ciò sarà la norma anche in futuro. In questo contesto, il capoverso 6 vuole evitare il pericolo di un’interruzione di gravidanza dovuta unicamente al fatto che il sesso del bambino, determinato eventualmente nell’ambito dell’accertamento prenatale della paternità, non è gradito ai
108 RS 210