Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/53: Revisione totale della legge federale sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU) · 119 pagine

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genitori. A questo scopo, il capoverso stabilisce delle restrizioni per la comunicazione del sesso, analogamente alle disposizioni per gli esami prenatali di cui all’articolo 15 capoverso 2. Nell’ambito di un accertamento prenatale della paternità, il sesso del nascituro non può essere comunicato prima di dodici settimane dall’inizio dell’ultima mestruazione (12asettimana di gravidanza). Inoltre questa informazione non può essere fornita neppure alla scadenza della dodicesima settimana di gravidanza, se vi è il rischio che la gravidanza sia interrotta per tale motivo. In questo modo, l’avamprogetto rafforza la protezione degli embrioni e dei feti da interruzioni di gravidanza ingiustificate. Questa disposizione si rivolge ai medici competenti e assegna loro il compito, dopo la dodicesima settimana di gravidanza, di scoprire per quali motivi i genitori o la donna incinta desiderano conoscere il sesso del nascituro e valutare se sussiste il pericolo che la gravidanza sia interrotta unicamente a causa di un sesso indesiderato (cfr. commento all’art. 15 cpv. 2).

Art. 51 Riconoscimento per l’allestimento di profili del DNA

Per motivi di sistematicità, l’obbligo di riconoscimento per i laboratori che allestiscono profili del DNA viene ora disciplinato in un articolo separato, ma dal punto di vista materiale corrisponde all’attuale articolo 8 capoverso 4.

Secondo il capoverso 1, il Dipartimento federale di giustizia e polizia rimane l’autorità competente per il rilascio dei riconoscimenti.

Il capoverso 2 specifica le condizioni alle quali viene rilasciato un riconoscimento. Secondo la lettera a devono essere soddisfatte le condizioni tecniche e operative. La persona responsabile deve possedere una formazione sufficiente e le conoscenze tecniche necessarie. In virtù della lettera b è necessario anche un adeguato sistema di gestione della qualità. Inoltre per l’allestimento dei profili del DNA si applica anche l’articolo 13, in base al quale gli esami genetici devono essere eseguiti conformemente allo stato della scienza e della tecnica (cfr. art. 2 cpv. 2).

Il capoverso 3 attribuisce al Consiglio federale la competenza di descrivere in dettaglio le condizioni che i laboratori devono soddisfare per poter allestire dei profili del DNA. Come nell’ordinanza del 14 febbraio 2007 sull’allestimento di profili del DNA in materia civile e amministrativa109, bisognerà poi precisare a livello di ordinanza i requisiti riguardanti la qualifica della persona responsabile e il sistema di gestione della qualità, nonché le condizioni operative (lett. a). Occorrerà definire con precisione anche gli obblighi che incombono al titolare del riconoscimento (lett. b), per esempio il dovere di partecipare a prove interlaboratorio o i doveri nell’ambito del trasferimento di incarichi nonché gli obblighi di notifica. Oltre alla competenza di disciplinare la procedura di autorizzazione (lett. c), il Consiglio federale ha la possibilità, analogamente alle disposizioni sugli esami genetici di cui ai capitoli 2 e 3, di sottoporre all’obbligo di riconoscimento anche il trasferimento di singole fasi di lavoro a terzi (lett. d, cfr. commento all’art. 25 cpv. 2 lett. c).

Il capoverso 4 rimanda all’articolo 26 (vigilanza) e all’articolo 27 (esecuzione di esami genetici all’estero), che devono applicarsi per analogia anche ai laboratori riconosciuti. Nel quadro dell’esecuzione, l’autorità di riconoscimento avrà così la possibilità di verificare il rispetto delle disposizioni della presente legge e delle regole per il riconoscimento. Anche nell’ambito dei profili del DNA il Consiglio

109 RS 810.122.2