Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/53: Revisione totale della legge federale sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU) · 119 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 96Fedlex · Rapporto esplicativo
federale potrà precisare a livello di ordinanza le prescrizioni in materia di vigilanza (cfr. art. 26 cpv. 4).
Capitolo 6: Commissione di esperti per gli esami genetici sull’essere umano
Art. 52
Dopo l’entrata in vigore dell’attuale LEGU, il Consiglio federale ha istituito una Commissione di esperti per gli esami genetici sull’essere umano (CEEGU), che è prevista anche dal presente avamprogetto (cpv. 1). Si tratta di una commissione extraparlamentare ai sensi dell’art. 57a della legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione110, i cui membri sono scelti in base alle loro competenze tecniche nel campo della genetica conformemente ai compiti della Commissione.
Dal punto di vista del contenuto, i compiti della CEEGU rimangono invariati. L’articolo 52 dell’avamprogetto rinuncia però ad elencare i compiti già citati altrove nella legge (cfr. art. 2 cpv. 3, art. 17 cpv. 2, art. 23 cpv. 4, art. 25 cpv. 2, art. 28 cpv. 4, art. 32 cpv. 4, art. 38 lett. d). Oltre alle suddette funzioni, la CEEGU ha in particolare i seguenti compiti:
- Formulare raccomandazioni sull’informazione secondo l’articolo 6, sulla consulenza genetica secondo gli articoli 18 e 19 e sull’informazione in caso di esami prenatali volti a valutare un rischio secondo l’articolo 20 (lett. a). Rispetto alla legge in vigore, la CEEGU ha il nuovo incarico di formulare raccomandazioni sull’informazione ai sensi dell’articolo 6 e mantiene i compiti relativi alle raccomandazioni sulla consulenza genetica e sull’informazione in caso di esami prenatali volti a valutare un rischio. Tali raccomandazioni sono destinate a meglio specificare le prescrizioni legali e a precisare la loro importanza per le diverse categorie di regolamentazione in ambito medico e al di fuori dell’ambito medico. Esse devono inoltre descrivere i requisiti per le competenze tecniche delle persone incaricate dell’informazione e della consulenza genetica.
- Formulare raccomandazioni riguardo alla qualifica necessaria per i medici che prescrivono esami genetici di cui all’articolo 17 capoverso 2 (lett. b). Oggi è l’Istituto svizzero per la formazione medica (ISFM) a organizzare il perfezionamento e l’aggiornamento dei medici. La CEEGU potrà esprimere il suo parere sul contenuto e l’impostazione dei percorsi di formazione dal punto di vista degli esami genetici.
- Pronunciarsi sulle domande di autorizzazione e partecipare alle misure di vigilanza, su richiesta del servizio federale competente, secondo l’articolo 25 capoverso 1 e l’articolo 26 (lett. c) nonché elaborare all’attenzione del Consiglio federale criteri per il controllo di qualità degli esami genetici (lett. d). L’UFSP, fedpol e se del caso anche Swissmedic o il SAS – segnatamente nel quadro della loro attività d’ispezione – possono rivolgersi alla CEEGU per ottenere eventuali informazioni tecniche specifiche.
110 RS 172.010