Rapporto sui risultati

Consultazione 2013/53: Revisione totale della legge federale sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU) · 59 pagine

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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione sulla revisione totale della LEGU

cientemente conto del contesto. GE, JU, PS e mws appoggiano la proposta, secondo cui possono essere distribuiti come test genetici destinati a uso proprio solo gli esami non medici e non riguardanti le caratteristiche degne di particolare protezione. PEV desidera invece che nessun test sia autorizzato a uso proprio: tutti i test devono essere prescritti dal medico e seguiti da personale specializzato. Altri chiedono una definizione precisa dei test destinati a uso proprio (I Verdi, ap, br, HGS, SAG, vahs). ACSI, FRC, SDV e SKS hanno un atteggiamento critico nei confronti dei test non medici e vogliono autorizzarli solo se accompagnati da un’assistenza professionale. Gensuisse chiede che la definizione dei test destinati a uso proprio sia integrata nell’articolo 3. IDS NE, SSPH+ e SwissUni non accettano la nuova disposizione e desiderano mantenere la norma attuale, con l’aggiunta del divieto della vendita diretta tramite Internet per persone che usano i test a uso proprio e non per la loro attività professionale o commerciale. NEK raccomanda anche per questi test un prelievo controllato dei campioni. Progenom considera problematica la dispensazione di test destinati a uso proprio perché non è possibile garantire che il materiale genetico inviato per l’esame sia quello corretto, e chiede pertanto la soppressione o una nuova formulazione che tenga conto del potenziale di abuso. SDV vuole disciplinare anche la protezione dei dati e le disposizioni sulla possibile riutilizzazione.

Articolo 12 Intermediazione di esami genetici e relativa pubblicità

TI propone di riprendere in questo articolo la formulazione della legge sulle professioni mediche6, secondo cui la pubblicità è consentita solo se praticata in modo oggettivo. VD ritiene necessario limitare la pubblicità destinata al pubblico e autorizzarla solo per gli esami di cui all’articolo 34. PS, ACSI, FRC, SKS vogliono invece vietare la pubblicità e l’intermediazione degli esami genetici. Altri chiedono di chiarire se i test genetici medici possono esser oggetto di pubblicità e come sono previsti i controlli dei requisiti legali tra i fornitori di test esteri (I Verdi, ap, br, HGS, SAG, vahs). Il concetto di pubblicità dovrebbe essere meglio definito (FMH, GUMEK, IDS NE, mws, QUALAB SGMG, SSPH+). Inoltre GUMEK e SSPH+ raccomandano una formulazione positiva per la disposizione sulla pubblicità, analogamente a quella contenuta nella legge sugli agenti terapeutici7 e una disposizione separata sull’intermediazione. IDS NE e SSPH+ desiderano norme supplementari sulla pubblicità e l’intermediazione da introdurre a livello di ordinanza nonché un’autorizzazione secondo l’articolo 25. SZB considera problematica questa disposizione. KLCH, SAKK, SGMO e SWIR l’approvano invece espressamente.

Articolo 13 Stato della scienza e della tecnica

Sul capoverso 1 TI sostiene che non soltanto l’esecuzione dei test genetici debba essere eseguita conformemente allo stato della scienza e della tecnica, ma anche la loro produzione e la loro immissione sul mercato. GUMEK, Insel, SSPH+ e UniBE-Med sono del parere che anche l’interpretazione debba essere eseguita secondo lo stato della scienza e della tecnica e propongono una relativa modifica.

Il capoverso 2 è condiviso in linea di massima da I Verdi, ap, br, HGS, SAG e vahs, che lo considerano però troppo generico. Nella determinazione dello stato della scienza e della tecnica, il Consiglio federale deve consultare anche la Commissione nazionale d’etica in materia di medicina umana e la Commissione di esperti per gli esami genetici sull’essere umano (CEEGU). SWIR ritiene invece fuorviante questa disposizione e propone di sopprimere completamente l’articolo 13 oppure di specificare che il Consiglio federale ricorre alla CEEGU per precisare lo stato della scienza e della tecnica. Gensuisse puntualizza che il Consiglio federale non può precisare lo stato della scienza e delle tecnica, bensì solo tenerne conto.

6 RS 811.11

7 RS 812.21