Rapporto sui risultati

Consultazione 2013/53: Revisione totale della legge federale sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU) · 59 pagine

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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione sulla revisione totale della LEGU

Esame della compatibilità delle caratteristiche tissutali (cpv. 1 lett. c)

SO non ha obiezioni contro la liberalizzazione degli esami sul sangue del cordone ombelicale. Anche PS ritiene opportuno allentare le norme e reputa necessario prevenire sistematicamente le interruzioni di gravidanza dovute a incompatibilità tissutale. Alcuni partecipanti (TI, I Verdi, ap, br, HGS, insieme, SAG e vahs) respingono invece questa disposizione e ne chiedono espressamente la soppressione o la rielaborazione.

TI ritiene la disposizione inappropriata perché per preparare un trapianto del sangue del cordone ombelicale bastano alcune settimane; inoltre TI ritiene necessario sventare il rischio di un’interruzione di gravidanza considerata unicamente per una mancanza di istocompatibilità, vietando gli esami prima della dodicesima settimana ma anche in seguito, se il medico ritiene che vi sia il rischio di un'interruzione di gravidanza per lo stesso motivo. I Verdi, ap, br, HGS, SAG e vahs non capiscono perché l’accertamento debba essere svolto già in fase prenatale, quando può avvenire facilmente dopo la nascita, e ricordano che l’utilizzazione del sangue del cordone ombelicale, che non comporta benefici diretti per la persona interessata, è controversa. Anche insieme ritiene che l’idoneità del donatore possa essere accertata facilmente dopo la nascita.

Insel e UniBE-Med chiedono una precisazione che, oltre al sangue del cordone ombelicale, citi anche il tessuto del cordone ombelicale, come è consueto nella prassi.

Divieto di comunicazione del sesso e delle caratteristiche tissutali (capoverso 2)

Si sono espressi a favore TI, VS, PS, BK-SBK e mws nonché – indirettamente con riferimento alla mancanza di una disposizione penale – anche VFG. TI approva il divieto di comunicazione nel caso in cui la istocompatibilità o il sesso siano informazioni in eccesso. Per PS è necessario evitare sistematicamente le interruzioni di gravidanza dovute al sesso. BK-SBK, come VFG, chiede contemporaneamente una disposizione penale al fine di garantire l’efficacia di questa norma.

Diversi partecipanti (NW, SZ, TG, I Verdi, A+, APAC, br, FI, HGS, IEH2, SAG, santésuisse, SGS e vahs) hanno espresso critiche o addirittura un rifiuto. NW ritiene irrealistico il divieto di comunicazione fino alla dodicesima settimana e lo respinge. Per SZ è impossibile controllare e far rispettare che alcuni risultati di esami prenatali siano comunicati prima e altri solo dopo la dodicesima settimana di gravidanza. SZ propone pertanto di considerare un’altra opzione, cioè di consentire gli esami prenatali solo dopo la dodicesima settimana di gravidanza. TG ritiene che un divieto di comunicazione di tutti gli esami prenatali non sia compatibile con l’articolo 119 Cost. e chiede di limitare il divieto di comunicazione del sesso ai risultati degli esami genetici prenatali e di escludere la comunicazione dei risultati degli esami prenatali volti a valutare un rischio, come per esempio le ecografie. Per FI un divieto non è uno strumento efficace per combattere un eventuale abuso e chiede piuttosto una buona consulenza precoce. FI ricorda inoltre che già oggi la stragrande maggioranza dei risultati dei NIPT ha come referto secondario la determinazione del sesso e che per la Svizzera non esistono cifre attendibili su interruzioni di gravidanza dovute al sesso del nascituro. Infine FI aggiunge che questa disposizione attribuisce grande responsabilità al corpo medico e provoca preoccupazioni sulla responsabilità civile. Santésuisse trova questa norma già obsoleta a causa dell’offerta su Internet.

Nove partecipanti chiedono espressamente la soppressione del divieto di comunicazione (I Verdi, APAC, br, HGS, SAG, SGS e vahs) o di una parte di esso (A+ e IEH2). I Verdi, br, HGS, SAG e vahs motivano la loro richiesta con il fatto che il sesso dell’embrione o del feto può essere costatato già oggi con test disponibili su Internet, per cui la situazione sfugge al controllo del legislatore. Secondo A+ e IEH2 la decisione di comunicare il sesso dopo la dodicesima settimana non spetta ai medici, perché ciò comporterebbe in pratica una disparità di trattamento ingiustificabile. Tenuto conto delle norme penali sull’interruzione di gravidanza dopo dodici settimane, A+ chiede di sopprimere l’ultima frase del capoverso 2. APAC giudica estremamente preoccupante la modifica della norma proposta e ricorda che in Svizzera non esistono indizi di interruzioni di gravidanza dovute unicamente al sesso dell’embrione. Per IEH2 il divieto della comunicazione del sesso è una grave ingerenza nel rapporto medico-paziente; sarebbe preferibile una disposizione secondo la quale il sesso non è noto neanche al medico.

Secondo SGS il divieto di comunicazione del sesso crea un precedente perché introduce il criterio