Rapporto sui risultati
Consultazione 2013/53: Revisione totale della legge federale sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU) · 59 pagine
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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione sulla revisione totale della LEGU
da laboratori autorizzati e solo se è garantito il rispetto dei requisiti minimi da parte dei laboratori esteri. ZG chiede un riferimento all’articolo 6 capoverso 2 della legge sulla protezione dei dati16. ZH si chiede se sono previste possibilità di sanzione per i medici e i laboratori che incaricano laboratori esteri i quali non soddisfano tali requisiti.
PEV invita a riconsiderare questo articolo e a stabilire precisamente quando e a quali condizioni un’analisi può essere svolta all’estero. ACSI, FRC e SKS vogliono che il diritto svizzero sia applicabile alle analisi eseguite all’estero. Vari partecipanti chiedono che i laboratori esteri debbano dimostrare l’esistenza di un sistema di garanzia della qualità paragonabile a quello vigente nell’UE o in Svizzera, fermo restando che il Consiglio federale deve provvedere allo sviluppo di adeguati strumenti di controllo per sorvegliare i laboratori esteri e l’UFSP deve assicurarne la vigilanza (I Verdi, ap, br, HGS, SAG, vahs). PS, A+ e IEH2 sono d’accordo con questo articolo, ma desiderano un rilevamento anche delle fasi di lavoro esternalizzate. FAMH e QUALAB intravedono un pericolo per la garanzia della qualità e la sicurezza dei pazienti e criticano il proscioglimento dal segreto professionale e la mancanza di disposizioni penali per i laboratori esteri. IDS NE, SSPH+ e SwissUni trovano insufficiente questa disposizione e chiedono una regolamentazione in linea con l’articolo 64 della legge sugli agenti terapeutici17 riguardante l’assistenza amministrativa internazionale. IEH2 auspica una precisazione dell’aspetto qualitativo al fine di garantire gli standard di esecuzione e informare le persone interessate sulle imprese estere coinvolte nell’esame. Inoltre IEH2 vuole dare all’UFSP la possibilità d'informare la popolazione sui rischi dell’esecuzione all’estero e sulle possibilità di reclamo.
Articolo 28 Depistaggio genetico
mws approva il disciplinamento chiaro dei depistaggi genetici.
Riguardo al capoverso 2 lettera c Gensuisse fa notare che, considerato il gran numero di neonati, non è possibile offrire una consulenza genetica adeguata e propone pertanto d'informare in modo idoneo la popolazione e i genitori. La lettera d è considerata superflua da vari partecipanti, che ne chiedono pertanto la soppressione (I Verdi, ap, br, SAG, vahs).
Sul capoverso 3, 12 partecipanti sostengono che i depistaggi genetici non debbano essere prescritti da professionisti della salute che non siano medici (I Verdi, PEV, ACSI, ap, br, FMH, FRC, HUG, SAG, SKS, SwissUni, vahs).
Sul capoverso 3 lettera b TI ritiene che la responsabilità per la consulenza genetica possa essere affidata solo a persone con la necessaria formazione specialistica. A differenza di quanto previsto alla lettera c, vari partecipanti chiedono che il consenso debba essere dato sempre per scritto (TI, I Verdi, ap, br, HGS, SAG, vahs). SPO chiede, oltre al consenso scritto, anche un riferimento scritto a possibili obblighi di rivelazione prima della conclusione di un contratto assicurativo.
Riguardo al capoverso 4 vari partecipanti auspicano che prima di rilasciare l’autorizzazione sia sempre consultata la Commissione nazionale d’etica in materia di medicina umana (TI, I Verdi, ap, br, HGS, SAG e vahs).
3.4 Capitolo 3: Esami genetici al di fuori dell’ambito medico
Osservazioni generali sul capitolo 3
L’estensione del campo d'applicazione agli esami genetici al di fuori dell’ambito medico riscontra fondamentalmente ampi consensi (cfr. n. 2.2). AG e JU concordano sulla suddivisione degli esami al di fuori dell’ambito medico in due categorie soggette a disciplinamenti diversi (caratteristiche personali degne
16 RS 235.1
17 RS 812.21