Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/56: Revisione della legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) quale controprogetto indiretto all'iniziativa popolare «Per un'economia sostenibile ed efficiente in materia di gestione delle risorse (economia verde)» · 63 pagine
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2.4 Comparazione del diritto, in particolare con il diritto europeo
Tabella di marcia per un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse
La «Tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse» adottata dall'UE nel 201141 (cfr. capitolo 1.1.4) contiene nuovi obiettivi importanti. Nel 2012 la Commissione europea ha svolto un'ampia consultazione concernente gli obiettivi e gli indicatori con aziende, scienziati, ONG, autorità locali e nazionali. A fine 2013 la Commissione europea intende adottare indicatori per una più precisa misurazione dei progressi e obiettivi per un'Europa più rispettosa delle risorse,
Legislazioni nel settore dei rifiuti e delle materie prime
Nel diritto dell'Unione europea il quadro giuridico per la gestione dei rifiuti è dettato dalla Direttiva 2008/98/CE42 (Direttiva UE sui rifiuti), il cui scopo è contribuire a proteggere l'ambiente e la salute delle persone prevenendo o riducendo gli effetti dannosi della produzione e della gestione dei rifiuti nonché perseguendo miglioramenti nell'utilizzo delle risorse. Questa direttiva ha introdotto anche una «gerarchia dei rifiuti» composta da cinque livelli di priorità: prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero di altro tipo (p. es. il recupero di energia), smaltimento. Gli Stati membri adottano misure per promuovere questa gerarchia del trattamento dei rifiuti. Rispetto alla direttiva precedente, l'articolo 8 della nuova direttiva consente agli Stati membri di prevedere una più estesa responsabilità dei produttori. In tal modo è possibile fra l'altro obbligare le persone fisiche o giuridiche che a scopo commerciale sviluppano, fabbricano, elaborano, trattano, vendono o introducono prodotti a partecipare a sistemi di ripresa o a rendere il loro prodotti più idonei al riciclaggio. Nella misura in cui è possibile dal punto di vista tecnico, ecologico ed economico, gli Stati membri sono tenuti a introdurre sistemi per la raccolta differenziata dei rifiuti.
La Direttiva 94/62/EC43 (Direttiva UE sugli imballaggi) prevede misure volte a prevenire la produzione di rifiuti d’imballaggio, nonché a promuovere il riutilizzo, la valorizzazione materiale e altre forme di recupero di tali rifiuti. La direttiva mira da un lato a creare un elevato livello di protezione dell'ambiente e, dall'altro, a garantire un mercato unico che funzioni bene. L'obiettivo primario è prevenire i rifiuti d'imballaggio e gli Stati membri devono adottare misure in tal senso. L’eliminazione finale di tali rifiuti deve essere considerata come la soluzione di ultima istanza. Per cogliere gli obiettivi indicati nella direttiva, gli Stati membri sono quindi tenuti ad allestire sistemi per la ripresa e/o la raccolta nonché il riutilizzo o il riciclaggio di imballaggi e rifiuti di imballaggi. Per centrare gli obiettivi di riciclaggio possono anche stipulare accordi con i settori economici interessati (cfr. articolo 22 III bis). L'incenerimento dei rifiuti in appositi impianti è un recupero di energia ed è pertanto considerato un contributo al raggiungimento degli obiettivi di valorizzazione. La direttiva fissa anche vari requisiti per gli imballaggi (p. es. contenuto massimo di
41 Mitteilung der Kommission vom 20. September 2011 über den Fahrplan für ein ressourcenschonendes Europa, COM(2011) 571, finale (non disponibile in italiano).
42 Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, GU n. L 312 del 22.11.2008, pag. 3.
43 Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, Gazzetta ufficiale n. L 365 del 31/12/1994, pagg. 10.