Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/56: Revisione della legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) quale controprogetto indiretto all'iniziativa popolare «Per un'economia sostenibile ed efficiente in materia di gestione delle risorse (economia verde)» · 63 pagine
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metalli pesanti, obbligo di minimizzare quanto più possibile il volume e il peso degli imballaggi, rispetto delle norme europee ecc.). Per facilitarne la raccolta, il riutilizzo e il riciclaggio, gli imballaggi devono essere provvisti di indicazioni sul tipo di materiale o sui materiali utilizzati. Inoltre gli Stati membri hanno determinati obblighi di informazione nei confronti degli utilizzatori degli imballaggi.
Contrariamente alla prevista disposizione per la ripresa di imballaggi (art. 30b cpv. 2bis LPAmb), la direttiva UE sugli imballaggi prevede unicamente che gli Stati membri devono istituire un sistema per la ripresa e/o la raccolta degli imballaggi, ma non l’adozione di determinati obblighi di ripresa in determinate situazioni.
Con la modifica dell'articolo 30d capoverso 2 si vuole ora prescrivere il riciclaggio di determinati rifiuti. L'UE non conosce un obbligo di questo genere, ma in compenso la direttiva UE sui rifiuti prescrive un obiettivo percentuale per il riciclaggio di determinati materiali (p. es. vetro, carta, legno ecc.). L'articolo 30 capoverso 4 consente al Consiglio federale di vietare l'utilizzo di materiali e prodotti per determinati scopi, se ciò serve a promuovere lo smercio di prodotti corrispondenti provenienti dal riciclaggio dei rifiuti, procura vantaggi ecologici ed è sopportabile sotto il profilo economico. Anche gli Stati membri dell'UE hanno la possibilità di promuovere il riciclaggio, ma non la possibilità esplicita di limitare l'utilizzo di materiali e prodotti.
Per contro, la direttiva UE sui rifiuti stabilisce un obbligo di autorizzazione per gli impianti e le aziende che intendono effettuare un trattamento dei rifiuti (cfr. articolo 23). L'incenerimento o il coincenerimento con valorizzazione energetica sono autorizzati soltanto se nel recupero di energia si raggiunge un elevato grado di efficienza. L'articolo 30h capoverso 2 lascia invece al Consiglio federale l’opzione di introdurre un'autorizzazione per impianti di trattamento dei rifiuti (discariche escluse).
Legislazioni nel settore del consumo e dei prodotti
La Commissione europea ha pubblicato il 9 aprile 2013 i propri lavori per aumentare la trasparenza di mercato dei cosiddetti «prodotti verdi». Questo approccio va nella stessa direzione delle misure formulate nell'ambito del piano d'azione «Economia verde» nel settore del consumo e dei prodotti. L'eventuale applicazione nel quadro di strumenti politici verrà decisa in una fase successiva. La proposta dell'UE contiene un messaggio sulla creazione di un mercato unico dei prodotti verdi tramite il miglioramento delle informazioni sulle prestazioni ambientali dei prodotti (Product environmental footprinting, PEF) e delle organizzazioni44 (Organisation Environmental Footprinting OEF; p. es. aziende). La proposta contiene inoltre una raccomandazione per l'applicazione dei metodi sviluppati dalla Commissione per la valutazione delle prestazioni ambientali dei prodotti e delle organizzazioni45. L'approccio è basato sulla metodologia Life Cycle Assessment (LCA), l’analisi del ciclo
44 Comunicazione della Commissione, del 20 settembre 2012, relativa alla costruzione di un mercato unico dei prodotti verdi, COM(2013) 196, finale.
45 Raccomandazione della Commissione, del 9 aprile 2013, relativa all'uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni, COM(2013) 2012, finale.