Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/56: Revisione della legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) quale controprogetto indiretto all'iniziativa popolare «Per un'economia sostenibile ed efficiente in materia di gestione delle risorse (economia verde)» · 63 pagine

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zioni economiche, ambientali e organizzazioni di protezione dei consumatori hanno evidenziato che la possibile introduzione di una regolamentazione equivalente riscuoterebbe una grande approvazione.

Legislazioni nel settore dei prodotti per l'edilizia

Attualmente è in elaborazione il messaggio per la revisione totale della legge federale dell'8 ottobre 1999 concernente i prodotti da costruzione (LProdC). Questa revisione serve per riprendere nel diritto svizzero il regolamento europeo sui prodotti da costruzione48. Se il Consiglio federale dovesse introdurre restrizioni per la messa in commercio di prodotti per l'edilizia in applicazione del nuovo capitolo 7 delle disposizioni della LPAmb, le stabilirà in sintonia con la legislazione concernente tali prodotti, in particolare con le disposizioni ivi sancite che regolano le norme di conflitto, e spiegherà nelle disposizioni d'esecuzione l'applicazione della rispettiva legislazione svizzera sui prodotti per l'edilizia.

2.5 Applicazione ed esecuzione

Per l'esecuzione dell'articolo 10h (obiettivi, piattaforma sull’economia verde, rapporto) non sono necessarie ulteriori modifiche dell'ordinanza. La competenza per l'attuazione della maggior parte delle disposizioni spetta al Consiglio federale. Se per l'esecuzione delle basi legali si rendessero necessarie precisazioni in un secondo momento, il Consiglio federale può disciplinare apposite disposizioni d'esecuzione in un'ordinanza.

Le regolamentazioni dettagliate per la raccolta separata di determinati imballaggi nel settore dei consumi devono essere riformulate nel quadro di una revisione totale dell'ordinanza del 5 luglio 2000 sugli imballaggi per bevande (OIB, RS 814.621) e trasferite nell’ordinanza federale sugli imballaggi. L'esecuzione delle nuove norme tocca in misura sostanziale soprattutto il commercio al dettaglio, mentre per le autorità gli oneri esecutivi sono prevalentemente a carico della Confederazione.

La definizione di specifici requisiti minimi energetici e materiali per gli impianti di smaltimento dei rifiuti deve essere effettuata a livello di ordinanza federale secondo lo stato della tecnica e tenendo conto della sopportabilità dal punto di vista economico. Gli appositi requisiti devono essere inseriti nell'ordinanza tecnica sui rifiuti (OTR), ma le prescrizioni concrete saranno presumibilmente limitate agli impianti di incenerimento dei rifiuti e agli impianti per lo smaltimento di rifiuti biogeni. Per quanto concerne il riciclaggio di metalli da residui del trattamento, occorre stabilire nell'OTR prescrizioni concrete per determinati metalli, in particolare per i rifiuti risultanti dalla frantumazione («frazioni leggere derivanti dalla frantumazione») e, in generale, per i residui della combustione. Per quanto riguarda il recupero di fosforo, occorre stabilire nell'OTR le necessarie condizioni quadro tecniche; a queste si

48 Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5