Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/56: Revisione della legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) quale controprogetto indiretto all'iniziativa popolare «Per un'economia sostenibile ed efficiente in materia di gestione delle risorse (economia verde)» · 63 pagine
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aggiungono anche prescrizioni concernenti la tempistica per l'esecuzione di questa norma. Nell'OTR occorre inserire anche le regolamentazioni dettagliate per il riciclaggio di materiali di scavo e di demolizione non inquinati, per i quali si dovrà in particolare definire in quali casi si tratta di una «rilevante quota riciclabile». L'esecuzione di queste norme sarà affidata prevalentemente ai Cantoni.
Le regolamentazioni dettagliate concernenti l'impiego della tassa per finanziare i compiti supplementari della Confederazione (spese d'esecuzione) nell'ambito della tassa di smaltimento anticipata (TSA) devono avvenire nelle relative ordinanze (ordinanza del 14 gennaio 1998 concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici (ORSAE), RS 814.620; ordinanza del 18 maggio 2005 concernente la riduzione dei rischi nell'utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi, ORRPChim, RS 814.81). Occorre stabilire in concreto quali compiti esecutivi sono considerati spese d'esecuzione. L'esecuzione di questa regolamentazione spetta alla Confederazione.
Per l'esecuzione della disposizione concernente l'informazione sui prodotti (art. 35d) non vi è per ora alcuna necessità d'agire, poiché in questo caso la priorità è data all'armonizzazione con l'UE. Disposizioni d'esecuzione diventano necessarie solo nel momento in cui il Consiglio federale, in applicazione del principio della sussidiarietà, giunge alla conclusione che gli accordi volontari (art. 41a) non hanno sortito l'effetto desiderato. Se agli accordi non dovesse partecipare un numero sufficiente di operatori del mercato, per l'attuazione dell'obbligo di presentare un rapporto sulle materie prime e sui prodotti (art. 35e) è invece prevista l'emanazione relativamente rapida di un'ordinanza da parte del Consiglio federale.
Dopo consultazioni con l'economia e con le organizzazioni ambientaliste e dei consumatori, è stata formulata la linea della Svizzera in relazione al Regolamento europeo per il legno (Regolamento (UE) n. 995/2010 European Timber Regulation (EUTR). L'introduzione in Svizzera di un regolamento che rispecchi l'EUTR è necessaria per motivi di ordine tecnico-commerciale e di politica ambientale. L'introduzione di un regolamento analogo in Svizzera consente il coinvolgimento della Svizzera nel sistema EUTR. Gli ostacoli per l'esportazione di prodotti svizzeri verranno a cadere soltanto se l’UE e la Svizzera riconosceranno come equivalenti i rispettivi regolamenti, una premessa che consentirà alla Svizzera di contrastare con maggiore forza per mezzo di cooperazioni internazionali la raccolta illegale di legno. Occorre quindi mettere in vigore quanto prima possibile un'apposita ordinanza sulla base degli articoli 35f, 35g e 35h.
Le possibilità di sostenere finanziariamente i compiti elencati al paragrafo Piattaforma sull’economia verde e le iniziative su base volontaria sono disciplinate completamente nella LPAmb. Una concretizzazione di queste possibilità a livello di ordinanza non occorre. Se in un secondo momento dovesse essere necessaria una precisazione, questa potrebbe essere emanata dal Consiglio federale sotto forma di ordinanza.