Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/56: Revisione della legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) quale controprogetto indiretto all'iniziativa popolare «Per un'economia sostenibile ed efficiente in materia di gestione delle risorse (economia verde)» · 63 pagine

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di vita, e prevede l'elaborazione di regole da applicare alle categorie di prodotti (product category rules) per una valutazione omogenea e semplificata degli effetti sull'ambiente. In una prima fase la Commissione europea chiede agli Stati membri e alle parti interessate di applicare, nell'ambito di misure e iniziative pertinenti adottate su base volontaria, le metodologie per il calcolo del carico inquinante dei prodotti e delle organizzazioni (PEF e OEF) che riguardano la misurazione e la comunicazione delle prestazioni ambientali di prodotti e organizzazioni durante il loro ciclo di vita46. Al contempo, per mettere alla prova tali metodologie, viene svolta una fase pilota di tre anni che vede la partecipazione volontaria delle parti interessate,.

Inoltre l'UE intende aumentare la trasparenza delle grandi aziende e obbligarle al reporting su temi riguardanti la sostenibilità. Secondo la proposta della Commissione europea del 16 aprile 2013, le aziende con oltre 500 dipendenti devono informare in merito ad aspetti concernenti la sostenibilità.

In linea di principio la Commissione europea valuta positivamente gli attuali sforzi nazionali volti ad aumentare la trasparenza ecologica del mercato, ma considerata la crescente globalizzazione e complessità delle catene di approvvigionamento ritiene più efficace un approccio più coordinato.

Legislazioni nel settore del commercio del legno

Dal 3 marzo 2013 è in vigore nell'UE il Regolamento europeo per il legno «European Timber Regulation (EUTR)»47, che vieta la messa sul mercato di legno proveniente dalla raccolta illegale e impone il rispetto di determinati obblighi di diligenza agli operatori di mercato che immettono per la prima volta sul mercato europeo legno e prodotti derivati. Anche la Svizzera è interessata da questo nuovo regolamento dell'UE, dacché tutte le esportazioni di prodotti del legno (legno grezzo, legno tagliato, materiali legnosi, prodotti finiti di legno e carta) dalla Svizzera verso l'Unione europea sono soggette alla nuova regolamentazione. Gli importatori nell'Unione europea devono esercitare il loro obbligo di diligenza anche nei confronti dei fornitori svizzeri e chiedere a questi ultimi le informazioni necessarie. Gli esportatori svizzeri devono quindi familiarizzare con gli obblighi di diligenza ai quali sono soggetti i loro acquirenti nell'UE.

Gli svantaggi di ordine tecnico-commerciale che ne derivano possono essere eliminati se la Svizzera emana un proprio regolamento che rispecchi quello dell'UE. L'introduzione di una disciplina analoga a quella dell'UE è opportuna anche per ragioni di politica ambientale, poiché solo attraverso cooperazioni internazionali è possibile contrastare la raccolta illegale di legno e ridurre i conseguenti rischi ambientali. Nella legislazione Svizzera non vi è attualmente alcuna base legale che vieta la messa sul mercato di legno raccolto illegalmente. Consultazioni con associa-

46 Cfr. COM (2013) 196, finale: «Comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo e al Consiglio. Costruire il mercato unico dei prodotti verdi. Migliorare le informazioni sulle prestazioni ambientali dei prodotti e delle organizzazioni».

47 Regolamento (UE) 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010 , che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati, GU L 295 del 12.11.2010, pag. 23.