Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/56: Revisione della legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) quale controprogetto indiretto all'iniziativa popolare «Per un'economia sostenibile ed efficiente in materia di gestione delle risorse (economia verde)» · 63 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 43Fedlex · Rapporto esplicativo

nonché al rapporto costi-benefici. La cerchia degli operatori da coinvolgere dipende dagli ambiti tematici.

Capoverso 3: Il Consiglio federale deve presentare regolarmente al Parlamento un rapporto in merito ai progressi ottenuti nell’ambito dell’uso efficiente delle risorse e sull'evoluzione del carico inquinante nonché evidenziare le necessità d'intervento ritenute opportune per uso incrementare tale efficienza, orientandosi al contempo all'obiettivo di un'economia improntata in modo durevole all’uso efficiente delle risorse, al fine di ridurre in misura determinante il carico inquinante (art. 10h cpv. 1).

Nel suo rapporto può proporre anche obiettivi concernenti le risorse (ad esempio quote di riciclaggio per materiali importanti oppure obiettivi quantitativi di riduzione dello spreco di alimenti) e indicare con quali misure devono essere raggiunti. Se per sviluppare ulteriormente l'economia verde sarà necessario integrare nella legge obiettivi quantitativi e le relative misure, il Consiglio federale li sottoporrà al Parlamento sotto forma di messaggio. Gli obiettivi devono essere scientificamente fondati e orientarsi a obiettivi internazionali (p. es. gli obiettivi dell'UE nel quadro della Tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse o i Sustainable Development Goals / gli obiettivi di sviluppo post 2015 dell'ONU).

Il raggiungimento degli obiettivi viene in particolare evidenziato per mezzo di un adeguato set di indicatori, che devono tenere sufficientemente conto del carico inquinante concausato all'estero dal consumo svizzero. Secondo l'articolo 38 capoverso 3 e l'articolo 44 LPAmb, la competenza per la determinazione dei metodi d'esame, di misurazione e di calcolo spetta al Consiglio federale.

Titolo secondo, capitolo 4: Rifiuti

Art. 30b cpv. 2bisRaccolta

Già oggi il Consiglio federale ha la competenza di emanare all'occorrenza prescrizioni per la ripresa di prodotti e imballaggi (cfr. art. 30b cpv. 2 lett. a), ma si tratta di una cosiddetta «norma potestativa». Con l'introduzione del nuovo capoverso 2bisil Consiglio federale deve essere ora obbligato specificamente nell'ambito degli imballaggi per prodotti di consumo a emanare all'occorrenza prescrizioni per la ripresa di determinati imballaggi. La necessità di emanare apposite prescrizioni tenendo conto della sopportabilità dal punto di vista economico sussiste fondamentalmente nei casi in cui non viene ancora effettuato alcun riciclaggio, vi è un vantaggio ecologico (ecobilancio positivo) ed esistono mercati di sbocco per il materiale riciclato. Con il rimando all'articolo 30d capoverso 3 si intende garantire che le introduzioni da parte del Consiglio federale di un obbligo di ripresa e di prescrizioni per la valorizzazione a livello di ordinanza siano effettuate con gli stessi presupposti.

I commercianti al dettaglio vengono obbligati unicamente a riprendere determinati imballaggi nel settore del consumo e sono quindi liberi di decidere in ordine alla strutturazione (design) dei materiali d'imballaggio e al processo di ripresa. I sistemi