Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/56: Revisione della legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) quale controprogetto indiretto all'iniziativa popolare «Per un'economia sostenibile ed efficiente in materia di gestione delle risorse (economia verde)» · 63 pagine

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di ripresa già esistenti non devono essere messi in concorrenza dalla nuova disciplina (p. es. per quanto riguarda vetro, PET o alluminio); non sono altresì interessati i processi di ripresa di carta, cartone e lattine).

Art. 30d Riciclaggio

L'attuale articolo 30d viene ora suddiviso in quattro capoversi. Con l'inserimento del termine «stato della tecnica» si intendono promuovere adeguamenti allo stato della tecnica degli impianti di smaltimento dei rifiuti e, quindi, miglioramenti costanti dell’uso efficiente delle materie prime e dell’efficienza energetica. Inoltre deve essere tenuto conto della sopportabilità dal punto di vista economico. La definizione di specifici requisiti minimi energetici e materiali per gli impianti di smaltimento dei rifiuti viene effettuata a livello di ordinanza.

Il capoverso 2 prescrive esplicitamente un riciclaggio dal punto di vista dei materiali per determinati rifiuti particolarmente rilevanti.

Il recupero di metalli riciclabili (cpv. 2 lett. a) deve essere effettuato da residui del trattamento dell'aria, dell'acqua e dei rifiuti. Tra questi vi sono ad esempio le scorie provenienti dagli impianti di incenerimento dei rifiuti o i fanghi di idrossidi prodotti in grandi quantità in particolare nei processi galvanici (trattamento delle superfici) e nel trattamento delle polveri di filtri/ceneri volanti degli IIRU. Il Consiglio federale prevede di fissare a livello di ordinanza requisiti tecnici e organizzativi per la valorizzazione dei metalli.

L'obbligo di riciclare, ossia di recuperare rilevanti parti valorizzabili (in particolare ghiaia e sabbia) da materiali di scavo (cpv. 2 lett. b) è limitato a materiali di scavo non inquinati destinati al deposito definitivo. Per salvaguardare i principi dell'opportunità ecologica e della sopportabilità dal punto di vista economico, l'obbligo di valorizzazione deve essere limitato ai materiali di scavo con una rilevante quota riciclabile. È ritenuta rilevante una quota minima riciclabile del 30 per cento.

Il Consiglio federale disciplinerà con precisione il recupero economico di fosforo da fanghi di depurazione e farine animali (cpv. 2 lett. c) a livello di ordinanza e fisserà altresì periodi di transizione per l'obbligo di riciclaggio. Le condizioni quadro tecniche per il recupero del fosforo verranno definite dal competente Ufficio federale nell'ambito di un aiuto all'esecuzione.

A complemento e precisazione del capoverso 2, il capoverso 3 consente - dopo aver effettuato sufficienti accertamenti preliminari (compresa la valutazione dei costi e la verifica di misure su base volontaria) e dimostrato la necessità di una regolamentazione per determinati rifiuti - di emanare prescrizioni, se questo si rende necessario a causa della quantità di rifiuti prodotti o dal punto di vista ecologico. Ciò dà al Consiglio federale la possibilità di agire affinché venga ulteriormente sviluppato lo stato della tecnica in relazione alla valorizzazione materiale ed energetica dei rifiuti, tenendo conto della sopportabilità dal punto di vista economico nonché dell'uso efficiente delle materie prime e dell’efficienza energetica. L'accento è posto sulla