Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/56: Revisione della legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) quale controprogetto indiretto all'iniziativa popolare «Per un'economia sostenibile ed efficiente in materia di gestione delle risorse (economia verde)» · 63 pagine
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Titolo secondo, capitolo 7: Riduzione del carico inquinante causato dalle mate-
rie prime e dai prodotti
Con questo nuovo capitolo nell'attuale titolo «Limitazione del carico inquinante» si tiene conto del principio supplementare sancito nell'articolo 10h, in virtù del quale occorre ridurre il carico inquinante generato dalle materie prime e dai prodotti consumati in Svizzera, tenendo altresì conto del carico inquinante concausato all'estero.
Rapporto con la LOTC: secondo la legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC), le prescrizioni tecniche devono essere formulate in modo da non costituire ostacoli tecnici al commercio transfrontaliero (art. 4 cpv. 1 LOTC). Nuove prescrizioni tecniche si orientano alle corrispondenti prescrizioni dei principali partner commerciali della Svizzera. Deroghe a questo principio sono ammissibili soltanto qualora siano rese necessarie da interessi pubblici preponderanti, non costituiscano né un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata degli scambi e siano conformi al principio di proporzionalità (art. 4 cpv. 3 LOTC). Nell'elaborazione di disposizioni d'esecuzione relative agli articoli 35f e 35d, purché si tratti di contrassegni sul prodotto, occorre osservare i principi formulati nella LOTC nonché gli impegni internazionali. Le disposizioni d'esecuzione previste in questo capitolo devono essere definite in conformità con la LOTC. Laddove é opportuno, in caso di introduzione di disposizioni di ammissione occorre creare un'eccezione seguendo il principio «Cassis de Dijon» secondo l'articolo 16a capoverso 2 LOTC, affinché le disposizioni non vengano eluse da prodotti provenienti dall'UE o dallo SEE.
Rapporto con la legislazione concernente i settori di prodotti a statuto speciale: le misure devono essere stabilite in conformità e in sintonia con la legislazione settoriale sui prodotti. Ove possibile e opportuno, occorre integrare le normative vigenti nelle rispettive legislazioni sui prodotti.
Art. 35d (nuovo) Informazione sui prodotti
Con questo articolo vengono ora disciplinate le informazioni ambientali sui prodotti, ossia le informazioni che descrivono le caratteristiche ambientali dei prodotti. L’articolo non interessa le etichette ambientali (ecolabel), che indicano l'adempimento di specifici criteri ambientali, poiché mira piuttosto a migliorare le informazioni ambientali sui prodotti nell’intento di consentire ai consumatori di scegliere soprattutto i prodotti che offrono un importante vantaggio ecologico rispetto ad altri prodotti. Nell’ambito dell’attuazione del presente articolo si tiene conto in particolare anche dei futuri sviluppi in seno all’UE.
Capoverso 1 lettera a: Il Consiglio federale può obbligare i fabbricanti, gli importatori e i commercianti a informare sugli effetti ambientali di prodotti che durante il loro ciclo di vita contribuiscono in misura considerevole allo sfruttamento eccessivo o alla messa in pericolo delle risorse naturali. Una tale regolamentazione sarebbe ad esempio ipotizzabile per i grassi. gli oli o i tessili. I prodotti e le relative quantità per i quali i fabbricanti, gli importatori e i commercianti sono soggetti a questo obbligo