Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/56: Revisione della legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) quale controprogetto indiretto all'iniziativa popolare «Per un'economia sostenibile ed efficiente in materia di gestione delle risorse (economia verde)» · 63 pagine

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valorizzazione di rifiuti contenenti metalli tecnici rari (MTR) e sulle frazioni di plastica finora non sottoposte a valorizzazione materiale.

Il capoverso 4 dà al Consiglio federale la possibilità di promuovere lo smercio di prodotti (secondari) fabbricati con materiali provenienti dal riciclaggio dei rifiuti attraverso la limitazione di nuovi prodotti corrispondenti. Questa norma è già presente nell'attuale LPAmb (art. 30d lett. b). Finora il Consiglio federale non ha emanato ordinanze in base a questa disposizione, ma nell'ottica dell'ottimizzazione delle risorse è opportuno mantenere la disposizione. Finora la limitazione dell'utilizzo di determinati materiali e prodotti secondo il capoverso 4 era vincolata alla condizione che non comportasse né costi supplementari né un pregiudizio della qualità importanti. Ora devono valere come criterio i vantaggi ecologici e la sopportabilità dal punto di vista economico. La modifica deve costituire da un lato una semplificazione dell'attuale formulazione e dall'altro lato occorre tenere conto di una comparazione dell'impatto ambientale in relazione allo smaltimento e alla fabbricazione di nuovi prodotti.

Art. 30e cpv. 2 Deposito definitivo

L'obbligo di autorizzazione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti, ivi incluse le discariche, viene ora disciplinato nell'articolo 30h capoverso. 1 invece che nell'articolo 30e.

Art. 30h Impianti per lo smaltimento dei rifiuti

Nel campo degli impianti di smaltimento dei rifiuti, una base legale a livello federale per un obbligo di autorizzazione sussisteva finora unicamente per le discariche.

Il nuovo capoverso 1 corrisponde al testo dell'attuale articolo 30e capoverso 2. Viene unicamente eliminata la menzione «del Cantone», poiché la competenza di quest'ultimo si evince già dall'articolo 36. Inoltre il capoverso viene integrato con la disposizione che l'autorità può fissare una scadenza per la gestione della discarica.

Il capoverso 2 deve consentire in futuro al Consiglio federale - dopo aver effettuato sufficienti accertamenti preliminari e dimostrato la necessità di una regolamentazione - di sottoporre all'obbligo di autorizzazione altri impianti per lo smaltimento dei rifiuti. L'obiettivo è un futuro obbligo di autorizzazione per gli impianti di incenerimento dei rifiuti, gli inceneritori di rifiuti speciali, gli impianti di compostaggio e di fermentazione nonché gli impianti per il trattamento dei rifiuti edili. Uno dei presupposti per la concessione dell'autorizzazione è la garanzia del riciclaggio dal punto di vista energetico e dei materiali secondo l'articolo 30d. In ottemperanza all'articolo 30h capoverso 3, il Consiglio federale emana ulteriori prescrizioni tecniche e organizzative vincolanti per la concessione dell'autorizzazione.

Molti di questi impianti dispongono già di autorizzazioni d'esercizio cantonali. Con l'obbligo di autorizzazione a livello federale si deve consentire al Consiglio federale