Rapporto sui risultati
Consultazione 2013/59: Modifica dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio (incl. Direttive tecniche sulle zone edificabili e Integrazione della Guida alla pianificazione direttrice) · 51 pagine
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garantisce più la necessaria compensazione degli interessi e la tutela della proprietà (Economiesuisse).
2.4 Richieste di ulteriori adeguamenti
2.4.1 Disposizioni esecutive relative all’articolo 5 R LPT
I Cantoni devono essere tenuti a garantire che anche i Comuni possano approfittare dei ricavi derivati dalla compensazione dei vantaggi pianificatori. Il diritto cantonale deve potere prevedere una compensazione tra i Comuni. Occorre fare in modo che i Cantoni disciplinino una compensazione intercantonale attraverso un concordato (ACS, SAB, SLB).
L’OPT deve stabilire che i proventi della tassa sul plusvalore siano destinati a finanziare in prima linea le indennità per espropriazioni materiali. Vincolare chiaramente questi proventi al finanziamento di misure a livello comunale permetterebbe di compensare gli svantaggi indotti dalla deduzione dell’imposta sugli utili da sostanza immobiliare (Economiesuisse). L’OPT potrebbe anche destinare questi ricavi alla promozione dei trasferimenti di zone edificabili da ubicazioni sfavorevoli a ubicazioni vantaggiose (RZU, ZPG, ZPZ).
Per l’agricoltura è fondamentale che gli introiti siano impiegati esclusivamente per indennizzare il ridimensionamento di zone edificabili, mantenere superfici coltive e risanare superfici industriali dismesse (USC; AgorA, AGRO, BVA, BVBB, BVSH, CNAV, FBV-UPF, LOBAG, Swiss Beef, ZBV).
2.4.2 Disposizioni esecutive per l’articolo 15 capoverso 4 R LPT
Nell’AP OPT mancano disposizioni esplicite per l’applicazione delle prescrizioni LPT relative alla creazione di nuove zone edificabili (art. 15 cpv. 4), in particolare per quanto riguarda il frazionamento delle superfici coltive e la garanzia della loro disponibilità sul piano giuridico (PES, PSS; HVCH-HD, Pro Natura, FP, ATA, WWF).
2.4.3 Articolo 8 OPT
L’articolo 8 OPT sulle direttive tecniche per l’allestimento dei piani direttori deve essere completato. In un secondo periodo occorre stabilire che se un Cantone decide di non rispettare tali direttive, è tenuto a dimostrare che, attraverso il metodo alternativo adottato, gli obiettivi e i principi della LPT possono essere applicati meglio o almeno nella stessa misura (PEV, PSS; HVCH-HD, Pro Natura, SHS, FP, ATA, WWF; Archeologia Svizzera, PUSCH, ASPU).
2.4.4 Qualità degli insediamenti
Alcuni partecipanti alla procedura invitano a verificare in che misura temi come la qualità generale degli insediamenti, la questione dei loro margini o il loro inserimento armonico nel paesaggio, possano essere concretizzati per mezzo delle disposizioni esecutive dell’OPT (AG; CDPNP). Ad esempio con le prescrizioni relative al piano direttore (art. 5 e 5a) o come disposizione specifica per precisare i nuovi articoli 8 e 8a LPT (AG). Altri chiedono di aggiungere all’ordinanza una nuova sezione, intitolata “Spazi verdi pubblici e spazi liberi”, nella quale si stabilisca che la pianificazione delle utilizzazioni è tenuta a riservare, all’interno degli insediamenti, una quantità sufficiente di queste superfici. L’articolo non deve contemplare prescrizioni quantitative, ma fare in modo che, al momento della costruzione, del rinnovamento o della densificazione di quartieri residenziali, sia tenuta nella giusta considerazione la necessità di garantire superfici verdi e spazi liberi e che questi siano compresi fin dall’inizio nel processo di pianificazione (Pro Natura, ATA).
9/51 412/2004-00920/41/22/04/06/M461-0129