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Consultazione 2013/62: Avvio dell'indagine conoscitiva concernente la revisione dell'ordinanza sull'energia (OEn): prescrizioni sugli apparecchi · 26 pagine
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sull’energia 730.01
Appendice 2.19 (art. 7 cpv. 1 e 2, 10 cpv. 1–4, 11 cpv. 1 e 21a cpv. 1 lett. c)
Esigenze per l’efficienza energetica e la commercializzazione di ventilatori a motore con raccordo alla rete
1 Campo d'applicazione
1.1 La presente appendice si applica ai ventilatori a motore la cui potenza elettrica di ingresso è compresa tra 0,125 e 500 kW. 1.2 Si applicano le definizioni di cui agli articoli 1 e 2 del regolamento (UE) n. 327/201142.
2 Esigenze per la commercializzazione
Gli apparecchi di cui al numero 1 possono essere commercializzati se soddisfano le esigenze degli allegati I numero 2 tabella 2 e II del regolamento (UE) n. 327/201143.
3 Procedura d’omologazione energetica
Il consumo di energia e altre caratteristiche degli apparecchi designati nel numero 1 sono misurati conformemente all'allegato II del regolamento (UE) n. 327/201144.
4 Dichiarazione di conformità
La dichiarazione di conformità deve dare le indicazioni seguenti:
a. nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante domiciliato in Svizzera;
b. descrizione dell’apparecchio;
c. dichiarazione che l’apparecchio in questione soddisfa le esigenze indicate nel numero 2;
d. nome e indirizzo della persona che firma la dichiarazione di conformità per il fabbricante o il suo rappresentante domiciliato in Svizzera.
5 Documenti tecnici
I documenti tecnici devono contenere le indicazioni seguenti:
a. tutti i dati necessari per identificare l’apparecchio in modo univoco;
b. le informazioni ed eventualmente i disegni riguardanti le principali caratteristiche del modello, in particolare quelli riguardanti gli aspetti di notevole importanza per il suo consumo di energia quali le dimensioni, la portata e la pressione nominali, la potenza assorbita e altre particolarità;
c. le istruzioni per l’uso;
d. i risultati delle misurazioni del consumo di energia conformemente agli allegati I e II del regolamento europeo (UE)
n. 327/201145;
f. i rapporti di omologazione allestiti dal fabbricante o i rapporti di omologazione allestiti da terzi.
6 Indicazione del consumo di energia ed etichettatura
6.1 L’indicazione del consumo di energia e l'etichettatura devono essere conformi all’allegato I numero 3 del regolamento (UE)
n. 327/201146.
6.2 Chiunque commercializza o cede impianti o apparecchi di cui al numero 1 deve provvedere affinché le informazioni di cui al
numero 6.1 figurino sui modelli d’esposizione, sull’imballaggio e sui documenti di vendita (prospetti, istruzioni per l’uso, offerte in Internet ecc.).
42 Regolamento (UE) n. 327/2011 della Commissione, del 30 marzo 2011, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di ventilatori a motore la cui potenza elettrica di ingresso è compresa tra 125 W e 500 kW, versione della GU L 90 del 6.4.2011, pag. 8.
43 Vedi nota al n. 1.
44 Vedi nota al n. 1.
45 Vedi nota al n. 1.
46 Vedi nota al n. 1.