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Consultazione 2013/62: Avvio dell'indagine conoscitiva concernente la revisione dell'ordinanza sull'energia (OEn): prescrizioni sugli apparecchi · 26 pagine
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sull’energia 730.01
Appendice 3.10 (art. 7 cpv. 1 e art. 11 cpv. 1)
Indicazione della classe di efficienza del carburante e di altre caratteristiche dei pneumatici
1 Campo d'applicazione
1.1 La presente appendice si applica in conformità all'articolo 2 paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1222/200965 per i pneuma-
tici di classe C1, C2 e C3.
1.2 Non si applica ai penumatici di cui all’articolo 2 paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1222/2009.
1.3 Si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 numeri 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1222/2009.
2 Indicazioni ed etichettatura
2.1 Chi commercializza o cede pneumatici di classe C1 o C2 deve provvedere affinché essi siano contrassegnati con un’etichetta
indicante la categoria di appartenenza rispetto al consumo di carburante, la categoria e il valore misurato del rumore esterno di rotolamento, nonché la categoria di appartenenza rispetto all’aderenza sul bagnato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1222/200966.
2.2 L'etichetta del pneumatico deve essere ben visibile e di facile lettura sul battistrada del pneumatico o in prossimità immediata
di quest'ultimo.
2.3 Chi commercializza o cede pneumatici di cui al punto 1.1 che non sono visibili agli acquirenti al momento dell’acquisto deve
indicare loro la categoria relativa al consumo di carburante e le altre caratteristiche dei pneumatici di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1222/2009.
2.4 L'indicazione della categoria relativa al consumo di carburante e delle altre caratteristiche dei pneumatici di cui all'allegato I
del regolamento (CE) n. 1222/2009, nonché l'etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno UE, devono essere conformi all'allegato II del regolamento (CE) n. 1222/2009. Gli eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti.
2.5 Nel materiale tecnico promozionale (manuali tecnici, opuscoli, volantini e cataloghi a stampa o in formato elettronico, siti
web ecc.) utilizzato al fine di commercializzare pneumatici di cui al numero 1.1 devono essere indicate la categoria relativa al consumo di carburante e le altre caratteristiche dei pneumatici di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1222/2009. L'indicazione deve essere conforme all'allegato III del regolamento (CE) n. 1222/2009.
3 Procedura d’omologazione energetica
La categoria relativa al consumo di carburante e le altre caratteristiche dei pneumatici di cui al numero 1.1 vengono determinati in base ai metodi di prova di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1222/200967.
4 Disposizione transitoria relativa alla modifica del ...
I pneumatici che non soddisfano le esigenze della presente appendice possono essere commercializzati al massimo fino al 31 dicembre 2014 e ceduti non oltre il 31 luglio 2017.
65 Regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009,sull’etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali, versione della GU L 342 del 22.12.2009, pag. 46.
66 Vedi nota al n. 1.1.
67 Vedi nota al n. 1.1.