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Consultazione 2013/62: Avvio dell'indagine conoscitiva concernente la revisione dell'ordinanza sull'energia (OEn): prescrizioni sugli apparecchi · 26 pagine
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sull’energia 730.01
Appendice 2.15 (art. 7 cpv. 1 e 2, 10 cpv. 1–4, 11 cpv. 1 e 21a cpv. 1 lett. c)
Esigenze per l’efficienza energetica e la commercializzazione di lampade direzionali elettriche con raccordo alla rete, di lampade a LED elettriche con raccordo alla rete e delle pertinenti apparecchiature
1 Campo d'applicazione
1.1 La presente appendice si applica ai seguenti prodotti elettrici con raccordo alla rete:
a. lampade direzionali;
b. lampade con diodi a emissione luminosa (lampade a LED); e
c. apparecchi progettati per essere installati fra la rete e una o più lampade, segnatamente i dispositivi di controllo delle lampade, gli apparecchi di controllo e di illuminazione.
1.2 Essa si applica alle lampade e agli apparecchi di cui al numero 1.1 anche se integrati in maniera fissa in altri prodotti che
consumano energia.
1.3 Sono esclusi:
a. gli alimentatori e gli apparecchi per lampade fluorescenti e per lampade a scarica ad alta densità;
b. i moduli LED commercializzati come parte di apparecchi di illuminazione di cui vengo immesse sul mercato meno di dieci unità all'anno.
1.4 Si applicano le definizioni dell’articolo 2 e dell’allegato II del regolamento (UE) n. 1194/201219.
2 Esigenze per la commercializzazione
2.1 Le lampade e gli apparecchi di cui al numero 1.1 possono essere commercializzati se soddisfano le esigenze dell'allegato III
del regolamento (UE) n. 1194/201220.
2.2 Dal 1° settembre 2014 si applicano le prescrizioni relative alle fasi 1 e 2, dal 1° settembre 2016 si applicano inoltre le prescri-
zioni relative alla fase 3.
3 Procedura d’omologazione energetica
Il consumo di energia e altre caratteristiche delle lampade e degli apparecchi designati al numero 1.1 vengono misurati conformemente alla norma europea EN 6256021 e alle altre norme UE determinanti per le singole lampade e i singoli apparecchi.
4 Dichiarazione di conformità
La dichiarazione di conformità deve dare le indicazioni seguenti:
a. nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante domiciliato in Svizzera;
b. descrizione della lampada o dell'apparecchio;
c. dichiarazione che l’apparecchio in questione soddisfa le esigenze di cui al numero 2;
d. nome e indirizzo della persona che firma la dichiarazione di conformità per il fabbricante o il suo rappresentante domiciliato in Svizzera.
5 Documenti tecnici
I documenti tecnici devono contenere le indicazioni seguenti:
a. una descrizione generale;
b. i progetti, disegni e piani di fabbricazione, segnatamente di pezzi, gruppi di montaggio e circuiti;
c. le descrizioni e spiegazioni necessarie per la comprensione di detti disegni e piani nonché del funzionamento del prodotto;
d. un elenco delle norme applicate interamente o parzialmente, nonché una descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare le esigenze di cui al numero 2;
e. i risultati dei calcoli di costruzione e delle verifiche fatte;
19 Regolamento (CE) n. 245/2009 della Commissione del 18 marzo 2009 recante modalità di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile di lampade fluorescenti senza alimentatore integrato, lampade a scarica ad alta intensità e di alimentatori e apparecchi di illuminazione in grado di far funzionare tali lampade, e che abroga la direttiva 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, GU. L 76 del 24.3.2009, pag. 17; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 347/2010 della Commissione del 21 aprile 2010, GU. L 104 del 24.4.2010, pag. 20.
20 Vedi nota al n. 1.4.
21 Il testo della norma EN può essere ottenuto presso l’Associazione per l’elettrotecnica, la tecnica energetica e l’informatica SEV (electrosuisse), Luppmenstr. 1, 8320 Fehraltorf. www.electrosuisse.ch