Progetto
Consultazione 2013/62: Avvio dell'indagine conoscitiva concernente la revisione dell'ordinanza sull'energia (OEn): prescrizioni sugli apparecchi · 26 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 1Fedlex · Progetto
730.01 Ordinanza sull’energia (OEn)
Modifica del …
Il Consiglio federale svizzero,
ordina:
I
L’ordinanza sull’energia del 7 dicembre 19981 è modificata come segue:
Sostitutzione di un‘esperssione
Concerne soltanto il testo tedesco.
Art. 10 cpv. 1, cpv. 2 frase introduttiva e cpv. 5
1 Le esigenze in materia di efficienza energetica nonché di commercializzazione e cessione di impianti e apparecchi sono disciplinate nelle appendici 2.1–2.22.
2 Chi commercializza o cede impianti e apparecchi secondo le appendici 2.1–2.22 deve:
5 Le esigenze in materia di efficienza energetica, nonché di commercializzazione e cessione di cui alle appendici 2.1–2.22 si applicano anche a persone che si procurano i relativi impianti e apparecchi per uso proprio professionale.
Art. 11 cpv. 1
1 Chi commercializza o cede impianti, veicoli e apparecchi che, conformemente all’articolo 7 capoverso 1, soggiacciono alla procedura di omologazione energetica deve indicare il relativo consumo specifico di energia nonché altre caratteristiche richieste conformemente alle appendici 2.1–3.10.
Art. 28 cpv. b e h
È punito secondo l’articolo 28 della legge chiunque, intenzionalmente o per negligenza:
b. in caso di commercializzazione o cessione di veicoli, impianti o apparecchi non indica o indica in modo incompleto o falso il consumo specifico di energia o le altre caratteristiche di cui alle appendici 2.1–3.10 (art. 11);
h. utilizza etichette, contrassegni, simboli o diciture che possono essere confusi con l’etichettatura di cui alle appendici 2.1– 3.10. (art. 11).
II
1 Le appendici 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 e 2.13 sono modificate secondo le versioni qui annesse.
2 Alla presente ordinanza sono aggiunte le appendici 2.15–2.22, 3.9 e 3.10 secondo le versioni qui annesse.
3 Le appendici 3.4 e 3.8 sono abrogate.
III
L'ordinanza del 19 maggio 20102 sull'immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere è modificata come segue:
Art. 2 lett. c n. 5
Costituiscono deroghe al principio di cui all'articolo 16a capoverso 1 LOTC:
c. i seguenti altri prodotti:
5. i seguenti apparecchi che non rispettano le prescrizioni tecniche di cui agli articoli 7, 10 e 11 e alle appendici 2.1, 2.2, 2.5–2.7, 2.9, 2.10, 2.16 e 3.9 dell’ordinanza sull’energia del 7 dicembre 19983:
– scaldacqua, serbatoi di accumulo dell’acqua calda e accumulatori di calore,
– frigoriferi e congelatori elettrici con raccordo alla rete e relative combinazioni,
– asciugabiancheria domestiche elettriche con raccordo alla rete,
– lavasciugatrici domestiche combinate con raccordo alla rete,
– forni elettrici con raccordo alla rete,
– set top box complessi con raccordo alla rete,
RU 1999 207