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Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 48 pagine

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Art. 73 Procedura

1 Chi intende far valere un diritto, presenta per scritto una pertinente richiesta.

2 Il fornitore di servizi finanziari fa pervenire al cliente entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta una copia dei relativi documenti.

3 Il fornitore di servizi finanziari non ha alcun diritto a una rimunerazione o al rimborso delle spese sostenute.

4 Se non ottempera alla richiesta di consegna, il cliente può adire il tribunale.

5 Un eventuale rifiuto di consegna del fornitore di servizi finanziari può essere considerato in una successiva controversia tra il cliente e il fornitore di servizi finanziari dal tribunale competente nella decisione circa le spese processuali e l’assunzione di tali spese da parte del Fondo per le spese processuali di cui al capitolo 4. In particolare, al cliente che soccombe possono essere assegnate le spese ripetibili.

Art. 74 Onere della prova riguardo all’osservanza degli obblighi di informa-

zione e di delucidazione del fornitore di servizi finanziari

1 Al fornitore di servizi finanziari incombe l’onere della prova riguardo al fatto di avere osservato i propri obblighi legali di informazione e di delucidazione.

2 Se il fornitore di servizi finanziari non ha osservato i propri obblighi legali di informazione e di delucidazione, si presume che il cliente non abbia effettuato l’operazione in questione.

Capitolo 2: Organi di mediazione

Sezione 1: Composizione delle controversie

Art. 75 Principi

Le controversie su pretese dei clienti nei confronti di un fornitore di servizi finanziari vanno, per quanto possibile, risolte nell’ambito di una procedura di composizione delle controversie da un organo di mediazione.

Art. 76 Principi della procedura

1 La procedura innanzi all’organo di mediazione deve essere non burocratica, equa, rapida ed economica o gratuita per il cliente.

2 Ad eccezione delle proposte dell’organo di mediazione per la composizione delle controversie, la procedura è confidenziale. Le dichiarazioni delle parti non possono essere utilizzate in un’altra procedura.

3 Le parti non hanno alcun diritto di consultazione della corrispondenza tra l’organo di mediazione e l’altra parte.

4 Una domanda di composizione delle controversie è ammessa in ogni momento se: