Progetto
Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 48 pagine
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Art. 80 Obbligo di informazione
1 I fornitori di servizi finanziari informano i propri clienti prima di iniziare una relazione commerciale, prima che venga concluso per la prima volta il contratto e, su loro richiesta, in ogni momento sulla possibilità di una procedura di composizione delle controversie da parte di un organo di mediazione.
2 L’informazione avviene in forma appropriata e comprende nome e indirizzo dell’organo di mediazione al quale il fornitore di servizi finanziari si è affiliato.
Art. 81 Partecipazione finanziaria
I fornitori di servizi finanziari forniscono contributi finanziari all’organo di mediazione al quale si sono affiliati. I contributi sono calcolati in base al regolamento sui contributi e sulle spese dell’organo di mediazione.
Sezione 3: Riconoscimento e scambio di informazioni
Art. 82 Riconoscimento e vigilanza
1 Per il riconoscimento e la vigilanza sugli organi di mediazione è competente il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP).
2 Vengono riconosciute quali organi di mediazione le organizzazioni che
a. si impegnano, così come le persone incaricate della composizione delle controversie, a esercitare il proprio compito in modo indipendente sotto il profilo organizzativo e finanziario, imparziale, trasparente ed efficace e a non ricevere istruzioni;
b. assicurano che le persone da esse incaricate della composizione delle controversie dispongano delle necessarie conoscenze specialistiche;
c. dispongono di un regolamento d’organizzazione;
d. dispongono di un regolamento di procedura con cui vengono concretizzati i principi di procedura di cui all’articolo 76;
e. dispongono di un regolamento sui contributi e sulle spese di cui all’articolo 81;
f. pubblicano annualmente un rapporto d’attività; e
g. presentano periodicamente all’autorità di riconoscimento e di vigilanza un rapporto sulla propria attività.
3 L’autorità di riconoscimento e di vigilanza pubblica un elenco degli organi di mediazione.
4 Il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni di esecuzione.