Progetto
Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 48 pagine
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a. è stata presentata secondo le direttive stabilite nel regolamento di procedura dell’organo di mediazione o con il modulo messo a disposizione dall’organo di mediazione;
b. il cliente ha dapprima informato il fornitore di servizi finanziari sulla propria posizione e ha cercato di accordarsi con lui;
c. non è palesemente abusiva o è già stata svolta una procedura di composizione delle controversie per una causa riguardante lo stesso oggetto; e
d. né un’autorità di conciliazione né un tribunale né un tribunale arbitrale decidono in merito alla controversia.
5 Su scelta del cliente, la procedura si svolge in una lingua ufficiale della Confederazione o in inglese. Sono fatti salvi accordi derogatori, sempre che rientrino nell’ambito del regolamento di procedura dell’organo di mediazione.
6 L’organo di mediazione adotta le misure necessarie per comporre le controversie.
7 Se non si giunge a un accordo, l’organo di mediazione comunica sulla base delle informazioni di cui dispone una propria stima effettiva e giuridica della controversia e formula una proposta di conciliazione adeguata.
Art. 77 Rapporto con la procedura di conciliazione e con altre procedure
1 La presentazione di una domanda di composizione delle controversie presso un organo di mediazione non esclude né impedisce la possibilità di adire un tribunale civile.
2 Dopo l’esecuzione di una procedura innanzi a un organo di mediazione, la parte attrice può unilateralmente rinunciare all’esecuzione della procedura di conciliazione in virtù del Codice di procedura civile19.
3 L’organo di mediazione pone termine alla procedura appena un’autorità di conciliazione, un tribunale o un tribunale arbitrale si occupa della controversia.
Sezione 2: Obblighi del fornitore di servizi finanziari
Art. 78 Obbligo di affiliazione
Al più tardi con l’inizio della loro attività i fornitori di servizi finanziari devono affiliarsi a un organo di mediazione.
Art. 79 Obbligo di partecipazione
1 I fornitori di servizi finanziari che sono interessati da una domanda di conciliazione presso un organo di mediazione devono partecipare alla procedura.
2 Devono ottemperare entro i termini stabiliti a citazioni, inviti a esprimere un parere e richieste di informazione dell’organo di mediazione.
19 RS 272