Progetto
Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 48 pagine
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b. pubblicarlo appena possibile, ma in ogni caso a tempo debito prima e al più tardi con l’inizio dell’offerta pubblica o dell’ammissione al commercio dei relativi valori mobiliari.
2 Nel caso di una prima offerta pubblica di una categoria di titoli di partecipazione che va ammessa per la prima volta al commercio su una piazza borsistica, il prospetto deve essere a disposizione almeno sei giorni lavorativi prima della fine dell’offerta.
3 La pubblicazione del prospetto può avvenire:
a. in uno o più giornali con una diffusione conforme all’emissione o nel FUSC;
b. mediante una consegna gratuita in forma stampata alla sede dell’emittente o presso gli organi che si occupano dell’emissione;
c. in forma elettronica sul sito Internet dell’emittente, della piazza borsistica o degli organi che si occupano dell’emissione; o
d. in forma elettronica sul sito Internet degli organi di verifica.
4 Se il prospetto viene pubblicato in forma elettronica, devono essere a disposizione gratuitamente versioni cartacee.
5 L’organo di verifica pone i prospetti approvati su un elenco e li rende disponibili per dodici mesi.
6 Se il prospetto viene allestito in più documenti singoli o se contiene un rimando, i documenti e le indicazioni costituenti il prospetto possono essere pubblicati separatamente. I documenti singoli vanno messi gratuitamente a disposizione del pubblico. In ogni singolo documento va indicato dove si possono ottenere gli altri documenti singoli che, assieme a quest’ultimo, formano il prospetto completo.
7 Il tenore e la veste del prospetto e le aggiunte, che vengono pubblicate o messe a disposizione del pubblico, devono in ogni momento essere identici alla versione originale approvata dall’organo di verifica.
Art. 65 Prospetto per investimenti collettivi di capitale
1 Il prospetto deve essere pubblicato prima che venga offerto l’investimento collettivo di capitale.
2 Per la pubblicazione si applica, di conseguenza, l’articolo 64 capoversi 3, 4 e 6.
Art. 66 Foglio informativo di base
Per la pubblicazione del foglio informativo di base si applica, di conseguenza, l’articolo 64 capoversi 3, 4 e 6.
Art. 67 Modifiche dei diritti connessi con valori mobiliari
1 Le modifiche dei diritti connessi con valori mobiliari vanno comunicate così tempestivamente che per gli investitori è garantita la tutela dei propri diritti.