Progetto
Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 48 pagine
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2 Gli investitori vanno resi attenti riguardo a modifiche previste dei diritti connessi con valori mobiliari affinché possano esercitare i propri diritti.
3 L’articolo 64 capoversi 3 e 4 si applica di conseguenza.
4 Sono fatte salve particolari disposizioni di legge.
Sezione 2: Pubblicità
Art. 68
1 Se per uno strumento finanziario viene pubblicato un prospetto o un foglio informativo di base, occorre segnalarlo nella pubblicità. Va inoltre indicato agli investitori dove è ottenibile.
2 La pubblicità deve essere chiaramente riconoscibile in quanto tale.
3 Altre informazioni su strumenti finanziari devono corrispondere alle indicazioni contenute nel prospetto e nel foglio informativo di base, anche se non costituiscono pubblicità.
Sezione 3: Responsabilità
Art. 69
Se in prospetti, nel foglio informativo di base o in documenti analoghi vengono date o diffuse indicazioni inesatte, fuorvianti o non conformi ai requisiti giuridici, chiunque vi abbia collaborato è responsabile per il danno cagionato nei confronti dell’acquirente di uno strumento finanziario, sempre che non dimostri di essere esente da colpa.
Capitolo 4: Offerta di prodotti strutturati e istituzione di portafogli collettivi
Art. 70 Prodotti strutturati
1 I prodotti strutturati possono essere offerti in Svizzera o a partire dalla Svizzera a clienti privati senza contratto di gestione patrimoniale soltanto se sono emessi, garantiti o assicurati in modo equivalente da:
a. una banca ai sensi della […];
b. un’assicurazione ai sensi della legge del 17 dicembre 200416 sulla sorveglianza degli assicuratori;
c. una società di intermediazione mobiliare ai sensi della legge del…17 sugli istituti finanziari;
16 RS 961.01