Progetto

Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 48 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 23Fedlex · Progetto

2 Gli investitori vanno resi attenti riguardo a modifiche previste dei diritti connessi con valori mobiliari affinché possano esercitare i propri diritti.

3 L’articolo 64 capoversi 3 e 4 si applica di conseguenza.

4 Sono fatte salve particolari disposizioni di legge.

Sezione 2: Pubblicità

Art. 68

1 Se per uno strumento finanziario viene pubblicato un prospetto o un foglio informativo di base, occorre segnalarlo nella pubblicità. Va inoltre indicato agli investitori dove è ottenibile.

2 La pubblicità deve essere chiaramente riconoscibile in quanto tale.

3 Altre informazioni su strumenti finanziari devono corrispondere alle indicazioni contenute nel prospetto e nel foglio informativo di base, anche se non costituiscono pubblicità.

Sezione 3: Responsabilità

Art. 69

Se in prospetti, nel foglio informativo di base o in documenti analoghi vengono date o diffuse indicazioni inesatte, fuorvianti o non conformi ai requisiti giuridici, chiunque vi abbia collaborato è responsabile per il danno cagionato nei confronti dell’acquirente di uno strumento finanziario, sempre che non dimostri di essere esente da colpa.

Capitolo 4: Offerta di prodotti strutturati e istituzione di portafogli collettivi

Art. 70 Prodotti strutturati

1 I prodotti strutturati possono essere offerti in Svizzera o a partire dalla Svizzera a clienti privati senza contratto di gestione patrimoniale soltanto se sono emessi, garantiti o assicurati in modo equivalente da:

a. una banca ai sensi della […];

b. un’assicurazione ai sensi della legge del 17 dicembre 200416 sulla sorveglianza degli assicuratori;

c. una società di intermediazione mobiliare ai sensi della legge del…17 sugli istituti finanziari;

16 RS 961.01