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Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 48 pagine

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Art. 61 Contenuto

1 Il foglio informativo di base contiene in una lingua ufficiale della Confederazione le indicazioni che sono essenziali affinché gli investitori possano adottare decisioni di investimento fondate e confrontare strumenti finanziari differenti.

2 Le indicazioni comprendono in particolare:

a. il nome dello strumento finanziario e l’identità dell’emittente;

b. il genere e le caratteristiche dello strumento finanziario;

c. il profilo di rischio e di rendimento dello strumento finanziario, soprattutto la probabilità di una perdita di capitale;

d. i costi dello strumento finanziario;

e. la durata di detenzione minima e il profilo di liquidità dello strumento finanziario;

f. l’informazione sulle autorizzazioni e sulle approvazioni connesse con lo strumento finanziario.

Art. 62 Requisiti

1 Il foglio informativo di base deve essere facilmente comprensibile.

2 Il foglio informativo di base è un documento a sé stante che va distinto chiaramente dai materiali pubblicitari.

3 L’emittente verifica periodicamente le indicazioni contenute nel foglio informativo di base e le rielabora per quanto necessario.

Art. 63 Disposizioni di esecuzione

Il Consiglio federale emana disposizioni di esecuzione sul foglio informativo di base. Ne disciplina specialmente:

a. il contenuto;

b. la portata, la lingua e l’impostazione;

c. le modalità della messa a disposizione.

Capitolo 3: Disposizioni comuni

Sezione 1: Pubblicazione

Art. 64 Prospetto per valori mobiliari

1 Dopo l’approvazione del prospetto, l’offerente deve:

a. depositarlo presso l’organo di verifica;