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Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 48 pagine

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Art. 83 Scambio di informazioni

1 Gli organi di mediazione tengono elenchi sui fornitori di servizi finanziari e sui consulenti alla clientela affiliati agli organi stessi e su quelli ai quali essi negano l’affiliazione.

2 Comunicano all’autorità di riconoscimento e di vigilanza e al servizio di registrazione questi elenchi e ogni modifica agli stessi.

Art. 84 Revoca del riconoscimento

1 Se un organo di mediazione non soddisfa più i presupposti di cui all’articolo 82, l’autorità di riconoscimento e di vigilanza gli fissa un termine appropriato per rimediarvi.

2 Se non si procede a tali rimedi entro quel termine, essa gli revoca il riconoscimento.

Variante A

Capitolo 3: Tribunale arbitrale

Art. 85 Principi

1 I fornitori di servizi finanziari si assicurano che i clienti privati possano far valere davanti a un tribunale arbitrale permanente le proprie pretese nei confronti di un fornitore di servizi finanziari.

2 Informano i propri clienti prima di iniziare una relazione commerciale, prima che venga concluso per la prima volta un contratto e, su richiesta, in ogni momento sulla possibilità di adire, a scelta, in caso di controversia, un tribunale arbitrale di cui al capoverso 1 o un tribunale civile.

Art. 86 Composizione e procedura

1 Il tribunale arbitrale è presieduto da una persona indipendente e si compone di una rappresentanza paritetica di fornitori di servizi finanziari e clienti privati.

2 La procedura deve essere disciplinata in un regolamento di arbitrato. Quest’ultimo garantisce una procedura equa, semplice e rapida nonché il diritto delle parti di essere sentite.

3 La procedura deve essere economica o gratuita per il cliente privato. Fanno eccezione le procedure palesemente abusive o aperte su un oggetto già trattato.

4 Il DFGP approva la composizione dei tribunali arbitrali e il regolamento di arbitrato.

5 In assenza di un tribunale arbitrale o se il tribunale arbitrale non soddisfa i requisiti del presente capitolo, il Consiglio federale definisce il tribunale arbitrale e disciplina la procedura e l’organizzazione in un’ordinanza. Esso designa i fornitori di servizi finanziari affiliati e stabilisce i loro contributi.