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Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 48 pagine

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Art. 86 Scopo

Dal Fondo per le spese processuali vengono versate le prestazioni, con autorizzazione passata in giudicato in virtù della sezione 3 del presente capitolo, nei confronti delle persone autorizzate.

Art. 87 Finanziamento

Il Fondo per le spese processuali viene finanziato mediante:

a. i contributi dei fornitori di servizi finanziari (art. 90 e 91);

b. le spese ripetibili versate eventualmente in procedure dai fornitori di servizi finanziari, sempre che esse spettino al Fondo (art. 100 cpv. 4);

c. le liberalità di terzi;

d. i proventi degli interessi e altri proventi realizzati con l’amministrazione degli attivi.

Art. 88 Gestione del patrimonio e spese amministrative

1 Il Fondo per le spese processuali è gestito dal Dipartimento federale delle finanze.

2 Tutte le spese di amministrazione del patrimonio e di organizzazione del Fondo per le spese processuali sono coperte con i mezzi del Fondo.

Sezione 2: Contributi dei fornitori di servizi finanziari

Art. 89 Obbligo

I fornitori di servizi finanziari sono tenuti al versamento di contributi annui per alimentare il Fondo per le spese processuali, a meno che esso disponga di attivi con cui possono essere finanziate per almeno due esercizi consecutivi le prestazioni che ci si può attendere di cui all’articolo 93.

Art. 90 Calcolo dei contributi

1 Il Consiglio federale stabilisce mediante ordinanza le tariffe per i contributi che devono essere versati dai fornitori di servizi finanziari. A tal fine tiene conto in particolare:

a. del valore dei servizi finanziari forniti dal fornitore di servizi finanziari ai clienti privati;

b. del numero dei clienti privati del fornitore di servizi finanziari;

c. del numero dei consulenti alla clientela operanti per il fornitore di servizi finanziari;

d. del numero di azioni e procedure di composizione delle controversie avviate innanzi a un organo di mediazione specializzato e riguardanti i singoli fornitori di servizi finanziari.