Progetto
Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 48 pagine
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2 Basandosi sull’ordinanza del Consiglio federale, il Dipartimento federale delle finanze determina annualmente i contributi dei fornitori di servizi finanziari e li reclama in due rate semestrali.
Art. 91 Obbligo di effettuare versamenti suppletivi
1 Se i contributi di cui all’articolo 90 non sono sufficienti a coprire i costi del Fondo per le spese processuali, i fornitori di servizi finanziari sono tenuti a versare contributi straordinari supplementari a copertura dei costi.
1 Per il calcolo dei versamenti suppletivi si applica, per analogia, l’articolo 90.
Sezione 3: Assunzione delle spese processuali
Art. 92 Diritto
1 I clienti privati hanno diritto all’assunzione da parte del Fondo per le spese processuali di una parte adeguata delle loro spese processuali per azioni contro fornitori di servizi finanziari se:
a. per una causa riguardante lo stesso oggetto hanno presentato una domanda di composizione delle controversie presso l’organo di mediazione competente e hanno partecipato alla procedura;
b. la loro domanda non sembra priva di probabilità di successo;
c. il valore litigioso della causa non supera l’importo di 1 milione di franchi; e
d. non dispongono di condizioni finanziarie straordinariamente buone.
2 Non sussiste alcun diritto all’assunzione delle spese processuali se per la controversia in questione c’è una transazione di gruppo approvata e la parte ha fatto uso del proprio diritto di recesso (art. 111).
3 Hanno diritto all’assunzione delle spese processuali da parte del Fondo per le spese processuali anche le associazioni e le organizzazioni autorizzate all’azione collettiva secondo quanto previsto al capitolo 4 del presente titolo se soddisfano i presupposti di cui al capoverso 1 lettere b e d.
Art. 93 Entità delle prestazioni
1 Le prestazioni seguenti possono essere assunte e compensate da parte del Fondo per le spese processuali:
a. le spese giudiziarie;
b. eventuali spese ripetibili alla controparte;
c. le spese di un’adeguata rappresentanza legale da parte di un rappresentante legale che è autorizzato a esercitare la rappresentanza professionale in giudizio nonché di eventuali esperti per un importo equivalente a quello con autorizzazione passata in giudicato.