Progetto
Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 48 pagine
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2 Sempre che le spese processuali vengano assunte dal Fondo per le spese processuali, decade l’obbligo di prestare anticipi e cauzioni.
Art. 94 Domanda e procedura
1 La domanda di assunzione delle spese processuali da parte del Fondo per le spese processuali può essere presentata prima o dopo il momento dell’insorgere della pendenza della causa presso il tribunale competente.
2 La domanda contiene:
a. la designazione delle parti e dei loro eventuali rappresentanti;
b. l’indicazione delle pretese addotte oppure delle eventuali domande pendenti, nonché delle pertinenti allegazioni di fatti e dei mezzi di prova;
c. l’indicazione del valore litigioso;
d. l’indicazione della situazione reddituale e patrimoniale del richiedente;
e. eventualmente la richiesta, in cifre, di assunzione e compensazione delle presunte spese per un’adeguata rappresentanza legale.
2 Prima della sua decisione, il tribunale può sentire la controparte.
Art. 95 Decisione
1 Se la domanda è accolta del tutto o in parte, la decisione contiene in particolare:
a. la determinazione delle prestazioni che il Fondo per le spese processuali deve assumere e compensare;
b. l’importo delle spese autorizzate per la rappresentanza legale ed eventuali esperti.
2 In casi eccezionali, le prestazioni possono essere autorizzate con effetto retroattivo.
Art. 96 Spese
1 Se la domanda viene accolta, il Fondo per le spese processuali assume anche le spese della procedura.
2 Se la domanda viene respinta, non vengono riscosse spese, tranne che in caso di malafede o temerarietà.
3 Nel caso di causa pendente la decisione circa le spese può essere rinviata al giudizio sul merito.
4 La controparte non ha alcun diritto all’assegnazione delle spese ripetibili.
Art. 97 Mezzi d’impugnazione
Se la domanda viene respinta totalmente o parzialmente o l’approvazione viene revocata, la decisione può essere impugnata dal richiedente mediante reclamo.