Progetto

Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 48 pagine

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Art. 98 Comunicazione della decisione

Il tribunale comunica la propria decisione al Fondo per le spese processuali.

Art. 99 Integrazione e revoca dell’assunzione delle spese processuali

1 Su domanda, il tribunale può integrare l’importo accolto e autorizzare l’assunzione di ulteriori spese per la rappresentanza legale o eventuali esperti.

2 Il tribunale, d’ufficio o su richiesta del Fondo per le spese processuali o della controparte, può revocare l’approvazione se le condizioni per la sua concessione non sono più o non sono mai state adempiute.

Art. 100 Liquidazione delle spese processuali da parte del Fondo per le spese

processuali

1 Il Fondo per le spese processuali assume le spese processuali di clienti privati per l’ammontare approvato.

2 Per tale ammontare il Fondo per le spese processuali salda le spese processuali, le spese della rappresentanza legale ed eventuali spese ripetibili. Tali spese possono essere addossate nelle procedure direttamente al Fondo per le spese processuali.

3 Il Fondo per le spese processuali risponde nei confronti dei creditori unicamente per le prestazioni. Essi hanno un diritto di credito diretto nei confronti del Fondo per le spese processuali. Non hanno alcun diritto all’anticipazione, alla cauzione o alla garanzia dei propri crediti.

4 Il Fondo per le spese processuali subentra per l’entità delle sue prestazioni nei diritti del cliente privato nei confronti del fornitore di servizi finanziari, in particolare nel diritto al pagamento di spese ripetibili. Eventuali ripetibili possono essere assegnate direttamente al Fondo per le spese processuali.

5 Per il resto, la liquidazione delle spese è disciplinata dal regolamento del Fondo per le spese processuali.

Capitolo 4: Azione collettiva e procedura di transazione di gruppo

Sezione 1: Azione collettiva

Art. 101 Associazioni e organizzazioni aventi diritto di proporre azione

Alle seguenti condizioni, associazioni, società e altre organizzazioni hanno diritto di proporre azione in proprio nome contro fornitori di servizi finanziari per violazione di obblighi di diritto civile nella fornitura di servizi finanziari nei confronti di clienti:

a. esse non perseguono uno scopo di lucro;

b. in virtù dei loro statuti o del loro ordinamento, esse sono autorizzate a tutelare gli interessi di determinati gruppi di persone, soprattutto di clienti privati o consumatori.