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Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 48 pagine

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b. una descrizione il più possibile precisa del gruppo dei clienti interessati e il loro numero, eventualmente distinti a seconda della natura e della gravità della violazione degli obblighi o del danno subito;

c. l’indennità che il fornitore di servizi finanziari deve versare ai clienti interessati, complessivamente e suddiviso per detti clienti;

d. i presupposti, in virtù dei quali vengono indennizzati i clienti interessati;

e. le disposizioni riguardanti l’ulteriore procedura per fare valere, stabilire e versare le indennità ai clienti interessati;

f. il nome e l’indirizzo dell’associazione, della società o dell’organizzazione legittimata, alla quale va consegnata la notifica di recesso di cui all’articolo 111; e

g. disciplinamenti sull’assunzione dei costi, in particolare di quelli della procedura di approvazione.

Art. 107 Richiesta di approvazione

1 La richiesta congiunta delle parti di approvazione della transazione di gruppo deve essere trasmessa al competente tribunale superiore cantonale assieme con un originale della convenzione di transazione di gruppo.

2 La richiesta contiene per lo meno:

a. i nomi e gli indirizzi delle parti;

b. precise indicazioni sul contenuto e sull’origine della transazione di gruppo, nonché sulle condizioni e sugli elementi più importanti di quest’ultima, in particolare riguardo alla violazione degli obblighi da parte del fornitore di servizi finanziari e ai clienti interessati;

c. i nomi e gli indirizzi di tutti i clienti interessati che sono noti alle parti e per i quali la transazione di gruppo deve essere dichiarata vincolante; e

d. indicazioni in merito alle notificazioni pubbliche, alle informazioni sul contenuto e agli effetti della transazione di gruppo ai clienti interessati e in particolare al diritto di dichiarare il recesso.

3 L’inoltro della richiesta interrompe la prescrizione di cui all’articolo 135 del Codice delle obbligazioni23 per crediti contemplati dalla transazione di gruppo.

Art. 108 Procedura di approvazione

1 Il tribunale superiore cantonale cita le parti a un’udienza. Essa è pubblica.

2 Assieme alla citazione, il tribunale superiore cantonale incarica le parti di informare adeguatamente a proprie spese tutti i clienti interessati noti di cui all’articolo 107 capoverso 2 lettera c nonché il pubblico:

a. sul luogo e sulla data dell’udienza pubblica;

23 RS 220