Progetto
Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 48 pagine
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b. sulla possibilità di parteciparvi; e
c. sul contenuto e sull’origine della transazione di gruppo.
3 Può disporre che tutti i partecipanti debbano trasmettere i loro atti per scritto prima dell’udienza.
4 Può, d’ufficio, assumere prove, in particolare avvalersi di periti o raccogliere informazioni scritte.
5 Prima della sua decisione, dà alle parti l’opportunità di adeguare o integrare la convenzione di transazione di gruppo.
6 Per il resto si applicano, per analogia, le disposizioni del Codice di procedura civile24.
Art. 109 Relazioni con altre procedure
Per la durata della procedura di approvazione della convenzione di transazione di gruppo, su richiesta del fornitore di servizi finanziari sono sospese altre procedure nelle quali questi è stato accusato per la stessa violazione dei suoi obblighi di diritto civile nella fornitura di servizi finanziari e per la quale, dopo la transazione, versa un’indennità ai clienti interessati.
Art. 110 Approvazione
1 Il tribunale superiore cantonale approva una convenzione di transazione di gruppo che soddisfa i presupposti di cui all’articolo 106.
2 La dichiara vincolante per tutti i clienti interessati dalla violazione e i loro aventi causa se:
a. l’indennità è adeguata rispetto alla violazione degli obblighi, nonché alla natura e alla gravità del danno subito e alla procedura per fare valere, stabilire e versare le indennità ai clienti interessati;
b. le cauzioni previste per il pagamento dell’indennità convenuta bastano;
c. è designata un’istanza indipendente che calcola le indennità per i clienti interessati, in quanto l’ammontare e la natura dell’indennità non siano stabiliti direttamente nella convenzione di transazione di gruppo;
d. il gruppo dei clienti interessati dalla transazione è abbastanza grande, così che il conferimento del carattere obbligatorio appare giustificato per tutti i clienti interessati;
e. l’associazione, la società o l’organizzazione legittimata è in grado di rappresentare a sufficienza il gruppo dei clienti interessati e non sembra essere più adatta a rappresentarlo un’altra associazione, società od organizzazione autorizzata all’azione collettiva; e
f. gli interessi dei clienti interessati dalla transazione appaiono adeguatamente tutelati e garantiti.
24 RS 272