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Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 48 pagine

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3 Con l’approvazione definitiva, la transazione di gruppo consegue per tutti i clienti che ne sono interessati gli effetti di una transazione di cui all’articolo 241 del Codice di procedura civile25, a meno che un cliente interessato dichiari valido il proprio recesso.

4 Sono escluse l’impugnazione della transazione di gruppo approvata in via definitiva e una revisione contro la decisione di approvazione.

5 Assieme all’approvazione, il tribunale superiore cantonale incarica le parti della transazione di gruppo di informare adeguatamente a proprie spese i clienti interessati e il pubblico in merito alla decisione di approvazione, alla possibilità del recesso e alla procedura di cui all’articolo 111.

6 Se la transazione di gruppo non viene approvata, le parti devono immediatamente avvisare in maniera adeguata tutti i clienti interessati noti di cui al capoverso 2 lettera d.

Art. 111 Recesso

1 Ogni cliente interessato dalla transazione di gruppo ha il diritto, entro il termine fissato, di dichiarare nei confronti della rappresentanza, designata nella transazione di gruppo, dell’associazione, della società o dell’organizzazione legittimata che

a. recede dal gruppo dei clienti interessati; e

b. la transizione di gruppo non sia considerata vincolante.

2 Per scritto o utilizzando il modulo pubblicato congiuntamente dalle parti della convenzione di transazione di gruppo, il cliente interessato deve dichiarare il proprio recesso entro il termine, fissato dal tribunale superiore cantonale, di almeno tre mesi dal momento dalla decisione di quest’ultimo in merito all’approvazione della transazione di gruppo.

3 Se un cliente viene a conoscenza di essere interessato dalla transazione di gruppo soltanto dopo che è scaduto il termine per il recesso, può dichiarare valido il proprio recesso anche dopo la scadenza di tale termine se immediatamente dopo la scoperta dimostra nei confronti della rappresentanza dell’associazione, della società o dell’organizzazione legittimata che finora non poteva essere a conoscenza del coinvolgimento.

Art. 112 Revoca

1 Sia l’associazione, la società o l’organizzazione legittimata, sia il fornitore di servizi finanziari hanno il diritto, entro 30 giorni dalla scadenza del termine di recesso, di revocare nei confronti del tribunale superiore cantonale la transazione di gruppo approvata dal tribunale se oltre un terzo dei clienti interessati ha dichiarato valido il proprio recesso.

2 Oltre al tribunale, la parte revocante deve informare immediatamente in maniera adeguata circa la revoca anche tutti i clienti interessati.

25 RS 272