Progetto
Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 48 pagine
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Art. 23 Ricorso a terzi
1 I fornitori di servizi finanziari possono ricorrere a terzi per la fornitura di servizi finanziari.
2 Essi si avvalgono solamente di persone che dispongono delle capacità, delle conoscenze e dell’esperienza necessarie per la loro attività e delle autorizzazioni necessarie per esercitarla e istruiscono e sorvegliano con diligenza dette persone.
3 Mediante misure adeguate, assicurano che si faccia ricorso soltanto a consulenti alla clientela iscritti nel Registro dei consulenti alla clientela (art. 30).
Art. 24 Catena dei fornitori di servizi
1 I fornitori di servizi finanziari che conferiscono a un altro fornitore di servizi finanziari il mandato di fornire un servizio finanziario a clienti rimangono responsabili per la completezza e la correttezza delle informazioni ai clienti e per il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 7–16.
2 Se il fornitore di servizi finanziari incaricato ha ragionevoli motivi per ritenere che le informazioni alla clientela siano inesatte o che gli obblighi di cui agli articoli 7–16 non siano stati osservati dal fornitore di servizi finanziari mandante, fornisce i propri servizi soltanto quando ha assicurato la completezza e la correttezza delle informazioni e l’adempimento delle norme di comportamento.
Sezione 2: Conflitti d’interesse
Art. 25 Provvedimenti organizzativi
1 I fornitori di servizi finanziari adottano i provvedimenti organizzativi adeguati per evitare conflitti d’interesse che possono risultare nella fornitura di servizi finanziari o escludere lo svantaggio dei clienti a causa di conflitti d’interesse.
2 Se non è possibile escludere uno svantaggio dei clienti, occorre rivelarglielo.
3 Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare designa le modalità di comportamento che sono sempre escluse a motivo di conflitti d’interesse.
Art. 26 Accettazione di vantaggi
1 I fornitori di servizi finanziari possono accettare vantaggi in relazione con la fornitura di servizi finanziari solamente se:
a. i clienti hanno previamente rinunciato esplicitamente alla consegna dei vantaggi; o
b. dei vantaggi vengono fatti beneficiare completamente i clienti.
2 Una rinuncia da parte dei clienti è valida soltanto se vengono rivelate loro la natura e l’entità dei vantaggi prima della fornitura del servizio finanziario o prima della conclusione del contratto. Se l’ammontare dell’importo non è previamente accertabi-