Progetto

Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 62 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 14Fedlex · Progetto

2 La rilevanza sistemica di una banca è stabilita in funzione delle sue dimensioni, della sua interdipendenza con il sistema finanziario e con l’economia, nonché della sostituibilità a breve termine dei servizi da essa forniti. Sono determinanti in particolare i seguenti criteri:

a. la quota di mercato detenuta nell’ambito delle funzioni di rilevanza sistemica ai sensi del capoverso 1;

b. l’importo dei depositi garantiti secondo l’articolo 112 capoverso 1 eccedente l’importo massimo di cui all’articolo 112 capoverso 3 lettera b;

c. il rapporto tra il totale di bilancio della banca e il prodotto interno lordo annuo della Svizzera;

d. il profilo di rischio della banca, determinato dal modello aziendale, dalla struttura del bilancio, dalla qualità degli attivi, dalla liquidità e dal grado d’indebitamento.

3 Dopo aver consultato l’autorità di vigilanza, la BNS designa mediante decisione le banche di rilevanza sistemica e le loro funzioni di rilevanza sistemica.

Art. 49 Esigenze particolari

1Le banche di rilevanza sistemica devono soddisfare esigenze particolari. L’estensione e il contenuto di dette esigenze dipendono dal grado di rilevanza sistemica della banca interessata. Queste esigenze devono essere proporzionate, devono prendere in considerazione le loro ripercussioni sulla banca interessata e sulla concorrenza e devono tenere conto degli standard riconosciuti a livello internazionale.

2 Le banche di rilevanza sistemica devono in particolare:

a. disporre di fondi propri che, segnatamente:

1. garantiscano, tenuto conto delle esigenze legali, una maggiore capacità di assorbire perdite rispetto alle banche che non hanno rilevanza sistemica,

2. contribuiscano in misura sostanziale, in caso di rischio d’insolvenza, a mantenere le funzioni di rilevanza sistemica,

3. le incitino a limitare il loro grado di rilevanza sistemica e a migliorare le loro possibilità di risanamento e liquidazione in Svizzera e all’estero,

4. siano commisurati agli attivi ponderati in funzione del rischio, da un lato, e agli attivi non ponderati in funzione del rischio, che possono comprendere anche operazioni fuori bilancio, dall’altro;

b. disporre di liquidità che garantiscano loro una migliore capacità di assorbire forti oscillazioni di liquidità rispetto alle banche che non hanno rilevanza sistemica, in modo da riuscire a rispettare i propri obblighi di pagamento anche in una situazione eccezionalmente difficile;

c. ripartire i rischi in modo tale da limitare i rischi di controparte e la concentrazione di rischi;

d. prevedere una pianificazione d’emergenza a livello di struttura, infrastruttura, conduzione, controllo e flussi di capitale e di liquidità interni al gruppo