Progetto
Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 62 pagine
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d. società cooperativa.
2 I banchieri privati con sede in Svizzera devono avere forma di società in nome collettivo o di società in accomandita.
Art. 44 Organizzazione
La banca deve, quando lo scopo aziendale o l’importanza degli affari lo esiga, istituire organi per la direzione, da una parte, e organi per la direzione superiore, la vigilanza e il controllo, dall’altra, come anche determinare le singole attribuzioni in modo da garantire un’efficace e indipendente vigilanza sulla gestione. I compiti e le competenze devono essere definiti negli statuti o nel contratto di società e nel regolamento d’organizzazione.
Art. 45 Partecipazioni qualificate
La partecipazione qualificata di una banca in un’impresa estranea al suo settore finanziario o assicurativo non deve superare il 15 per cento dei suoi fondi propri. L’importo totale di queste partecipazioni non deve superare il 60 per cento dei fondi propri. Il Consiglio federale disciplina le eccezioni.
Art. 46 Crediti a persone e società vicine
I crediti ai membri degli organi della banca, agli azionisti determinanti come anche alle persone e società a loro vicine possono essere concessi soltanto secondo i criteri generalmente riconosciuti dal ramo bancario.
Sezione 2: Disposizioni particolari concernenti le banche di rilevanza sistemica
Art. 47 Definizione e scopo
1 Per banche di rilevanza sistemica s’intendono banche, gruppi finanziari e conglomerati finanziari dominati dal settore bancario di cui all’articolo 63 il cui dissesto danneggerebbe notevolmente l’economia svizzera e il sistema finanziario svizzero.
2 Congiuntamente alle disposizioni di diritto bancario generalmente applicabili, le disposizioni della presente sezione perseguono lo scopo di ridurre ulteriormente i rischi che le banche di rilevanza sistemica costituiscono per la stabilità del sistema finanziario svizzero, di assicurare il mantenimento delle funzioni importanti dal punto di vista economico e di evitare l’erogazione di aiuti statali.
Art. 48 Criteri e determinazione della rilevanza sistemica
1 Si considera abbiano rilevanza sistemica le funzioni irrinunciabili per l’economia svizzera e non sostituibili a breve termine. Sono segnatamente funzioni di rilevanza sistemica le operazioni di deposito e di credito a livello nazionale nonché il traffico dei pagamenti.