Progetto
Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 62 pagine
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3 Le società di intermediazione mobiliare non sono legittimate:
a. a raccogliere a titolo professionale depositi del pubblico o prestarsi pubblicamente a tale scopo onde finanziare, per proprio conto e in qualsiasi modo, un numero indeterminato di persone o aziende con le quali esse non costituiscono un’unità economica;
b. a rifinanziarsi in misura rilevante presso più società di intermediazione mobiliare, che non partecipano in modo determinante al loro capitale, onde finanziare, per proprio conto e in qualsiasi modo, un numero indeterminato di persone o imprese con le quali non costituiscono un’unità economica.
4 Il Consiglio federale può emanare disposizioni sull’impiego dei depositi del pubblico.
Art. 41 Obbligo di registrazione
La società di intermediazione mobiliare è tenuta a registrare gli ordini ricevuti e le transazioni da essa eseguite con tutte le informazioni necessarie alla ricostruzione dello svolgimento di dette operazioni e alla vigilanza sulla sua attività.
Capitolo 5: Banche
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 42 Definizione
1 È considerata banca, cassa di risparmio o banchiere privato (collettivamente «banca») chi opera prevalentemente nel settore finanziario e:
a. accetta depositi del pubblico a titolo professionale o si presta pubblicamente a tale scopo; oppure
b. si rifinanzia in misura rilevante presso più banche, che non partecipano in modo determinante al suo capitale, onde finanziare, per proprio conto e in qualsiasi modo, un numero indeterminato di persone o imprese con le quali non costituisce un’unità economica.
2 È considerata banca cantonale ogni banca costituita in forma di istituto o di società anonima mediante un atto legislativo cantonale. Il Cantone deve detenere una partecipazione superiore a un terzo del capitale e disporre di più di un terzo dei diritti di voto. Il diritto cantonale può prevedere che il Cantone risponda integralmente o in parte degli impegni.
Art. 43 Forma giuridica
1 Le banche e le casse di risparmio con sede in Svizzera devono avere forma di:
a. società anonima;
b. società in accomandita per azioni;
c. società a garanzia limitata; oppure