Progetto
Consultazione 2013/63: Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIFin) · 62 pagine
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Capitolo 6: Disposizioni comuni concernenti le società di intermediazione mobiliare e le banche
Sezione 1: Capitale minimo, fondi propri e liquidità
Art. 52 Capitale minimo e garanzie
1 Le società di intermediazione mobiliare e le banche devono disporre del capitale minimo richiesto, interamente liberato.
2 L’autorità di vigilanza può autorizzare le società di intermediazione mobiliare e le banche che rivestono forma di società di persone a fornire adeguate garanzie al posto del capitale minimo.
3 Il Consiglio federale stabilisce l’entità del capitale minimo e delle garanzie.
Art. 53 Fondi propri, liquidità e ripartizione dei rischi
1 Le società di intermediazione mobiliare e le banche devono disporre di fondi propri e liquidità adeguati, sia individualmente sia su base consolidata.
2 Esse devono ripartire i propri rischi in modo adeguato.
3 Il Consiglio federale definisce i requisiti per la ripartizione dei rischi. Stabilisce inoltre l’entità dei fondi propri e delle liquidità in funzione della gestione e dei rischi. L’autorità di vigilanza è abilitata a emanare disposizioni d’esecuzione.
4 In casi motivati, l’autorità di vigilanza può accordare agevolazioni, sempreché l’obiettivo di protezione della legge non ne risulti pregiudicato, oppure ordinare inasprimenti.
Sezione 2: Capitale supplementare
Art. 54 Principi
1 Nei loro statuti le società di intermediazione mobiliare, le banche nonché le società madri di gruppi finanziari e di conglomerati finanziari dominati da società di intermediazione mobiliare o dal settore bancario (art. 63) la cui forma giuridica consente l’emissione di azioni o di capitale di partecipazione possono:
a. autorizzare il consiglio d’amministrazione ad aumentare il capitale azionario o il capitale di partecipazione (capitale di riserva);
b. prevedere, per il caso in cui si verifichi un evento determinante, un aumento del capitale azionario o del capitale di partecipazione mediante conversione di prestiti obbligatoriamente convertibili (capitale convertibile).
2 A prescindere dalla loro forma giuridica, le società di intermediazione mobiliare, le banche e le società madri di gruppi finanziari e di conglomerati finanziari dominati da società di intermediazione mobiliare o dal settore bancario possono prevedere nelle condizioni di emissione di prestiti che i creditori rinuncino ai crediti nel caso in cui si verifichi un evento determinante (prestiti con rinuncia al credito).